Nozione

È impugnazione a critica vincolata, sono infatti previsti tassativamente i casi per i quali è possibile ricorrere a tale istituto.

I casi di revocazione

Nel processo civile, si distingue tra revocazione ordinaria e straordinaria. Se si è ancora nel termine per impugnare, i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello.

Straordinaria:

-Dolo di una parte a danno di un’altra (impedisce la difesa dell’altra parte mediante artifici o raggiri)

-Prove false: la prova è stata riconosciuta o dichiarata falsa (in sede penale) dopo che la sentenza è passata in giudicato)

-Ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per forza maggiore o fatto dell’avversario

-Dolo del giudice comprovato da sentenza passata in giudicato Ordinaria:

-Erronea supposizione di fatto (errore di fatto): la decisione della causa si fonda su un fatto che si ritiene inesistente e non lo è, o viceversa (si ha falsa rappresentazione della realtà). È errore di percezione, non di interpretazione (altrimenti si avrebbe ricorso per Cassazione).

-Contrarietà a un precedente giudicato: la revocazione può essere fatta se la sentenza impugnata non abbia pronunciato su una precedente eccezione di giudicato. Si tratta di giudicato esterno: tra le stesse parti, sullo stesso oggetto, ma in cause diverse.

L’articolo 28 della legge TAR ammette nei confronti delle sentenze dei TAR il rimedio della revocazione ; l’art. 36 della stessa legge ammette la revocazione anche nei confronti del Consiglio di Stato. In entrambi i casi non è dettata una disciplina specifica dell’istituto, con riferimento a pronunce di giudici amministrativi, ma è fatto rinvio al codice di procedura civile.

In particolare si fa riferimento all’articolo 395 c.p.c. che riguarda i casi di:

  • sentenza che sia effetto di dolo di una parte in danno dell’altra.
  • sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza.
  • il caso di ritrovamento dopo la sentenza di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. In tal caso il ritardo nella scoperta del documento non deve essere imputabile a colpa o dolo della parte.
  • La sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L’errore di fatto deve essere, in tal caso, determinante per la sentenza, e non deve concernere le valutazioni dei fatti compiute dal giudice, ma deve consistere in una erronea o omessa percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti nel giudizio.
  • La sentenza sia contraddittoria con altra precedente passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Questa ipotesi presuppone l’identità degli elementi di identificazione dell’azione nei due diversi giudizi.
  • La sentenza affetta da dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Il giudizio per revocazione si propone avanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza: il giudice adito procede all’accertamento delle condizioni per la revocazione (c.d. iudicium rescindens) e, nel caso di accertamento positivo, al riesame del merito della controversia già precedentemente decisa ( c.d. iudicium rescissorium ).

 

Le decisioni revocabili

Contro le sentenze dei TAR, in base al rinvio agli artt.395-396 c.p.c., dovrebbe essere possibile proporre revocazione per tutti i casi dell’art.395, anche se ancora in tempo per l’appello.

Per la dottrina, si applica il principio della prevalenza dei mezzi di impugnazione generali su quelli speciali (da preferire sempre l’appello). La giurisprudenza invece è ancora oscillante tra l’interpretazione fornita dalla dottrina, e la libera scelta offerta all’appellante tra i 2 rimedi:

Se sono addotti gli stessi motivi, la proposizione di una delle 2 impugnazioni rende inammissibile (o improcedibile) l’altra

Se i motivi addotti sono differenti, per non arrivare a giudicati contrastanti ed unire quindi le impugnazioni, la giurisprudenza è oscillante tra la proposizione del rimedio generale dell’appello (i motivi revocatori saranno poi convertiti in motivi aggiunti), o la proposizione della revocazione con sospensione dell’appello (-> vedi c.p.c. dove regola rapporti tra revocazione e ricorso in cassazione).

Contro le sentenze del Consiglio di Stato, la disciplina più recente sembrerebbe rinviare solo all’art.396 c.p.c., rendendo utilizzabile solo la revocazione straordinaria. Ma la giurisprudenza è concorde nel ritenere in vigore ancora la precedente disciplina, con riferimento al rinvio all’art.395 c.p.c. (è esperibile cioè anche la revocazione ordinaria). Tale interpretazione è inoltre conforme alla Costituzione, altrimenti vi sarebbe una compressione dei mezzi di tutela).

 

I termini per la proposizione del ricorso

Per quanto riguarda i termini, stabilisce l’art.400 c.p.c. che davanti al giudice adito si osservano le norme per il procedimento dinanzi a lui: è necessario rispettare anche i termini del processo amministrativo: 60 giorni dalla notifica della sentenza (o scoperta dei vizi per la revocazione straordinaria) o un anno dalla sua pubblicazione.

 

Il giudizio di revocazione

Sono legittimate le parti formali del primo grado (ma per alcuni anche le sostanziali).

La revocazione si compone di una fase rescissoria e di una rescindente, ed ha effetto devolutivo (come l’appello). Art.398 c.p.c. e rapporto con il ricorso in Cassazione.

Contro la revocazione sono esperibili tutti i mezzi di impugnazione, tranne la revocazione stessa.

 

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