I motivi di revocazione ordinaria sono indicati ai nn. 4 e 5 dell’art. 395:

  • n. 4: se la sentenza è effetto di un errore di fatto (errore di giudizio), risultante dagli atti o documenti della causa In particolare, vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare . Il motivo in esame, quindi, concerne un errore di fatto non contestato che sia risultante da atti o documenti della causa;
  • n. 5: se la sentenza è contraria ad altraaventi fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione . A detta della dottrina prevalente, il motivo in esame concerne:
    • unicamente il giudicato esterno, dal momento che le violazioni del giudicato interno sono sempre e tutte denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4;
    • le sole ipotesi in cui l’eccezione del giudicato esterno non sia fatta valere nel corso del giudizio di primo o secondo grado.

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