Nel sistema francese l’affidamento della risoluzione di controversie al Conseil d’Etat ha consentito l’elaborazione giurisprudenziale di un droit administratif radicalmente diverso dal diritto privato; mentre il giudice ordinario ha finito per applicare prevalentemente principi e regole del codice civile. In effetti, negli ordinamenti a duplice legislazione, vi è uno stretto nesso tra competenza giurisdizionale e diritto sostanziale applicato dall’uno e dall’altro giudice.

  • L’originale interpretazione della separazione fra potere giudiziario ed amministrativo, che aveva sancito l’estromissione del giudice ordinario dalla conoscenza degli affari amministrativi, riceve piena conferma fino al periodo immediatamente post-rivoluzionario. Tutto il contenzioso amministrativo è affidato all’amministrazione (non al giudice amministrativo!).
  • Lungo la prima metà dell’Ottocento si allargano i confini della competenza del giudice ordinario, il quale rivendica un’attitudine naturale a conoscere le controversie in materia di proprietà pubblica e di contratti pubblici. In questo periodo può dirsi che il criterio del diritto sostanziale applicabile al caso diviene determinante ai fini della competenza.
  • Nella seconda metà dell’Ottocento viene elaborato il criterio di competenza, fondato sulla distinzione fra actes de puissance publique, affidati al giudce amministrativo, ed actes de gestion, affidati al giudice ordinario. Gli atti di gestione sono quelli che l’amministrazione pone in essere in qualità di gerente di servizi pubblici; con gli atti autoritativi invece l’amministrazione agisce come depositaria di una parte di sovranità. Prosegue, anche in tal caso, l’incidenza del diritto sostanziale applicabile sulla scelta della competenza giurisdizionale. Chiaramente il giudice ordinario riacquista ampio spazio dopo che leggi post rivoluzionarie avevano confermato la sua esclusione dai territori degli affari amministrativi: è un orientamento che riflette le concezioni liberali.
  • Nel Novecento si consolida il criterio di competenza, basato però sul concetto di service public, riferito alle attività dirette alla soddisfazione di interessi pubblici, e caratterizzate dalle prestazioni rese agli amministrati, e non dalle prestazioni loro imposte. Il service public diviene il baricentro del sistema amministrativo: là dove può riscontrarsi un servizio pubblico vale la competenza del Conseil d’Etat, e si applicano i principi del droit administratif. L’affermarsi del concetto di service public riflette la trasformazione dei poteri pubblici da apparati che stabiliscono prescrizioni a strutture che erogano prestazioni. L’interesse generale è sempre più concepito come interesse degli amministrati; giocano a loro favore i principi elaborati dalla giurisprudenza: continuità, uguaglianza, adeguamento alle necessità degli utenti. Ma al tempo stesso, l’uso del servizio pubblico come criterio di individuazione della competenza giurisdizionale, si dimostra presto soluzione debole, perché finisce per rappresentare l’eccessiva pretesa di voler imporre rigidamente il regime amministrativo a strutture ed attività che chiedevano maggiore flessibilità.
  • Successivamente prende corpo la distinzione fra servizi pubblici amministrativi e servizi pubblici industriali e commerciali: solo le questioni concernenti i primi sono devolute al giudice amministrativo; anzi, al giudice ordinario si riconosce anche la competenza sui servizi pubblici amministrativi nei casi in cui non vi siano clausole esorbitanti rispetto al diritto comune. Si ritorna quindi ad un criterio generale di competenza in virtù del quale è la natura delle norme sostanziali e degli atti di gestione del servizio a determinare la giurisdizione. Vi è una ripresa del diritto comune, sintomo dell’avvicinamento alle esperienze di common law. Il regime amministrativo ha ceduto il passo ad un insieme di regole che si compongono attorno a principi diversi. Restano le peculiarità, ma ad esse si affiancano canoni generali di diritto comune.
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