La competenza giurisdizionale

Si parla di conflitto di giurisdizioni per indicare la problematica che si pone al momento di determinare la competenza dei tribunali in ordine alle controversie di carattere internazionale.

Il diritto internazionale pubblico lascia il legislatore nazionale libero di stabilire la competenza dei propri tribunali, limitandosi a vietare di esercitare la giurisdizione nei confronti di Stati stranieri per quanto riguarda la loro attivitĂ  pubblicistica.

Un altro limite classico, ma dai contorni meno netti, è la proibizione del diniego di giustizia; ciò significa che allo straniero non deve essere reso impossibile l’esercizio dei suoi diritti. Del tutto recente è la tendenza ad includere certe garanzie processuali nei grandi testi internazionali sui diritti dell’uomo e le libertĂ  fondamentali. Il caso piĂą tipico è l’orientamento della giurisprudenza francese a ricomprendere nell’art. 6 CEDU anche il concreto accesso alla giustizia in materia civile a costi non eccessivi.

Da una parte, lo Stato può “isolare” la categoria delle controversie in tutto o in parte estranee alla vita della comunitĂ  sociale, decidendo quali di esse possano essere sottoposte ai propri tribunali, cioè al proprio potere di giurisdizione; dall’altra può ignorare gli elementi di estraneitĂ  e servirsi delle norme stabilite per la competenza territoriale anche per i rapporti estranei alla propria sfera sociale.

Il compito di organizzare il processo in una forma adeguata non si presenta con grandi differenze nei casi “internazionali” e in quelli “interni”: le considerazioni decisive sono sempre la privatorum utilitas, la buona amministrazione della giustizia, l’economia dei mezzi processuali.

Per la posizione dell’attore straniero, il potere di azione, inteso come diritto civile, gli è attribuito in Italia dall’art. 24 Cost. (vale a dire dalla lex fori). La capacitĂ  processuale (maggiore etĂ , inesistenza di limitazioni alla capacitĂ  di agire) è regolata dalla legge nazionale del soggetto. Le condizioni dell’azione (interesse ad agire, legittimazione) dipendono generalmente dalla legge regolatrice del rapporto fatto valere in giudizio (si prenda ad esempio la legittimazione a far valere la nullitĂ  di un contratto o di un atto di riconoscimento di figlio naturale).

 

La legge italiana di riforma. Sguardo d’insieme

Con la riforma si è passati ad un sistema eclettico che tiene conto in larga misura del secondo punto di vista, ma vi aggiunge l’intento

-in sé pienamente meritevole di approvazione

-di creare una saldatura con la regolamentazione internazionale stabilita dalla Convenzione di Bruxelles (CBrux) promossa dalla ComunitĂ  europea.

La legge 218/1995 contiene:

a)  le disposizioni generali sulla giurisdizione. Queste norme definiscono l’ambito della giurisdizione italiana senza operare alcun riferimento allo straniero convenuto: ciò determina anche il venir meno della cittadinanza italiana del convenuto come implicito criterio di giurisdizione;

b)  le due disposizioni specifiche dell’ art. 9 relativo alla giurisdizione volontaria e dell’art. 10 relativo alle misure cautelari;

Il regolamento CE 1347/2000 contiene speciali criteri (il più utilizzato è quello della residenza) di giurisdizione per: divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio e domande sulla patria potestà.

La norma dell’art. 3 definisce l’ambito della giurisdizione italiana senza operare alcun riferimento allo straniero convenuto: ciò determina anche il venir meno della cittadinanza italiana del convenuto come implicito criterio di giurisdizione.

A partire dal 1° marzo 2002 (e per le azioni proposte da quella data in poi) la Convenzione è sostituita dal regolamento CE n. 44/2001.

La Danimarca, che si è tenuta fuori dal regolamento in forza di un particolare protocollo, ha concluso con la CE un accordo il 9 ottobre 2005, entrato in vigore il 1° luglio 2007, con il quale aderisce al regolamento (tuttavia a titolo di diritto internazionale convenzionale)

 

L’articolo 3 della legge 218/1995

La normativa dell’articolo 3 (titolato Ambito della giurisdizione) può essere scissa in tre disposizioni differenti:

—  la norma generale del foro del convenuto;

—  la norma che estende le prescrizioni della convenzione di Bruxelles alle controversie in materia civile e commerciale le quali non rientrano nell’ambito di efficacia della convenzione;

— la norma residuale di rinvio alle norme sulla competenza territoriale

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