La causa petendi del giudizio di ottemperanza si identifica con quella medesima situazione giuridica soggettiva che ha formato oggetto del giudizio esitato nella sentenza ineseguita.

Il ricorrente punta, attraverso l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, a dare soddisfazione a quella medesima situazione che era stata originariamente azionata, e che a causa della indisponibilitĂ  dell’amministrazione non ha trovato concreta rispondenza sul piano degli effetti giuridici, attesa l’assenza di un provvedimento idoneo a produrne in conformitĂ  del giudicato.

L’individuazione del petitum del giudizio richiede un preliminare chiarimento in ordine alla differenza intercorrente tra il giudizio di ottemperanza ed il giudizio di esecuzione di matrice civile.

L’esecuzione è semplice adeguamento del fatto al diritto.

Il giudizio di ottemperanza si prefigge, invece, proprio ed esattamente la identificazione della volontĂ  di legge (o il completamento di tale identificazione, ove nella sentenza ineseguita permangono ampi spazi di discrezionalitĂ ).

Il ruolo del giudice dell’ottemperanza consiste infatti nel procedere alla verifica della congruitĂ  della risposta operativa fornita alla sentenza dalla parte pubblica e, in definitiva, alla determinazione del comportamento da realizzarsi nella fattispecie concreta.

Attuazione del giudicato amministrativo significa sia esecuzione, sia ottemperanza.

Inerenti all’esecuzione sono l’effetto demolitorio e quello ripristinatorio, mentre attengono all’ottemperanza gli effetti ulteriori, vale a dire, l’annullamento degli atti eventualmente posti in essere sulla base dell’atto annullato ed il nuovo sviluppo dell’azione amministrativa in positivo, che si basa sulla mancanza dell’atto annullato.

L’oggetto del giudizio, pertanto, investe:

  1. l’accertamento dell’inadempimento e la determinazione dell’attivitĂ  che l’amministrazione avrebbe dovuto compiere per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla sentenza da eseguire (attivitĂ  di cognizione);
  2. quanto è necessario ai fini del pieno dispiegamento dell’effetto demolitorio e del ripristino della situazione di fatto antecedente al giudicato (attivitĂ  di cognizione; es.: restituzione del terreno al proprietario a seguito dell’annullamento giudiziale del decreto di esproprio);
  3. l’aspetto della realizzazione in via sostitutiva del comando contenuto in sentenza, attraverso l’emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi attuativi del giudicato (attivitĂ  di ottemperanza).

 

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