I poteri istruttori nella giurisdizione esclusiva e di merito

Prima il giudice aveva gli stessi poteri istruttori limitati, come nella giurisdizione di legittimità. Nel 1987 ciò fu dichiarato illegittimo, limitatamente alle controversie in materia di pubblico impiego e alle questioni di carattere patrimoniale, per le quali dovevano essere applicabili gli artt.420 e s.s. c.p.c. sul processo del lavoro. Nel 2000 i mezzi di prova del c.p.c. (tranne le prove legali) furono estesi anche a tutte le cause in materia di giurisdizione esclusiva (in modo da tutelare maggiormente i diritti soggettivi).

Nel caso in cui però si tratti di interessi legittimi, si dovranno seguire le regole del processo amministrativo circa l’istruzione probatoria. Sono esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento, in ogni caso (ossia le prove legali, tramite le quali si va contro il libero convincimento del giudice). Ma se nelle materia di giurisdizione esclusiva sono applicati i principi di procedura civile (es. l’onere della prova), perchĂ© non si possono ammettere tutti i mezzi di prova? Vi sono forti dubbi di legittimitĂ  costituzionale.

Per i diritti soggettivi, assoggettati alle norme del c.p.c., sono inammissibili nuovi mezzi di prova (tranne il giuramento decisorio, che qui non sarebbe ammesso in ogni caso), salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili o che la parte non li abbia potuti produrre in primo grado per cause ad essa non imputabili (ma comunque sono sempre ammissibili nuovi documenti: si ritiene infatti che il divieto di produrre nuove prove riguardi solo quelle costituende, e non quelle costituite).

 

Le iniziative istruttorie delle parti

L’istruzione di tipo documentale è stata in gran parte vostra carico dell’amministrazione, in caso di inadempimento le parti possono sollecitare il presidente del tribunale qualora non si attivi d’ufficio. Le parti private devono però produrre documenti di cui sono in possesso, ed avendo la piena disponibilitĂ  dei propri interessi saranno messe a valutare se e quando assumere tali iniziative.

Hanno comunque un termine perentorio finale per il deposito dei documenti, che di 20 giorni prima di quello fissato per l’udienza di discussione delle ricorso. Nel processo di legittimitĂ  a tali iniziative delle parti si verranno ad affiancare quelle probatorie del giudice è tenuto collaborate nella ricerca della veritĂ  dei fatti controversi.

Diversamente il potere di iniziativa del giudice devono ritenersi limitati quando il rapporto è di tipo paritetico e l’istruzione probatoria è dominata dal principio dell’onere della prova. In questo caso il richiamo alle norme del codice di rito non può prescindere dal considerare la mancanza del giudice istruttore e la concentrazione delle decisioni in capo al collegio.

La forma dei provvedimenti istruttori

Devono essere adottati con ordinanza, come nel processo civile. In passato il Consiglio di Stato procedeva con decisione interlocutoria, prassi che è stata mantenuta anche con l’istituzione dei Tar, anche se chiarendo che tali sentenze interlocutorie. In cui contengono decisioni istruttorie non sono appellabile. Quella recente riforma del 2000 è stato comunque sancito che le decisioni sui mezzi di distruzione hanno la forma dell’ordinanza, con nell’applicazione del regime previsto dal codice di rito.

 

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