L’evoluzione del sistema delle tutele verso forme di “giustizia alternativa”

Nel corso dell’ultimo decennio si sono affermati strumenti di soluzione delle controversie alternativi alla via giurisdizionale. Quando è coinvolta la pubblica amministrazione ci si riferisce a strumenti alternativi in tre casi:

  • alle attività della stessa svolge al proprio interno per risolvere un conflitto o individuare una soluzione al problema
  • ai ricorsi amministrativi devoluti alla stessa amministrazione
  • alle ipotesi in cui la soluzione dei conflitti è demandata a soggetti terzi. Gli strumenti che rientrano in questa categoria sono indicati con l’acronimo A.D.R. (Alternative Dispute Resolution): sono procedure attraverso le quali è possibile offrire una soluzione ad una controversia insorta tra due o più parti, al di fuori delle vie giurisdizionali.

Gli strumenti di ADR in Europa

Forte spinta verso l’adozione di tali forme di giustizia alternativa proviene sia dall’ambito internazionale e da quello comunitario, dove strumenti alternativi delle controversie occupano un ruolo primario. Primo passo verso tale scelta è sicuramente l’istituzione nel 1992 del mediatore europeo, che si occupa dei casi di cattiva amministrazione dell’istituzione o degli organismi comunitari, tranne che per la corte di giustizia e per il tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Anche recentemente nel vertice europeo di Lisbona del marzo 2000 lo sviluppo delle ADR è considerato uno strumento attraverso cui accrescere la fiducia dei consumatori. Soprattutto nel diritto del lavoro di strumenti alternativi occupano un ruolo preminente, in quanto si pongono come veri e propri mezzi di pacificazione sociale. In seguito all’emanazione del libro verde sul diritto dei consumatori, è stata confermata la necessità e l’urgenza di un’azione comunitaria tesa ad incrementare l’utilizzo di tali strumenti extragiudiziali, bisogno accolto dalla commissione che ha emanato due raccomandazioni sul tema.

Nel libro verde è proposta la distinzione tra ADR che si svolgono nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali, e cioè condotte da un giudice, e quelle cosiddette convenzionali, che si svolgono al di fuori di qualsiasi procedura giurisdizionale ed i cui esiti possono essere vincolanti o meno per le parti.

 

Gli strumenti di giustizia alternativa nell’ordinamento italiano

Molti degli strumenti rientranti nelle ADR non sono a noi sconosciuti, come l’arbitrato, la transazione o la conciliazione. Quest’ultima era presente già nel primo codice di procedura civile del 1885, nel quale era previsto che i conciliatori, quando richiesti, dovevano adoperarsi per comporre le controversie. L’istituto venne ripreso dal codice del 1942, ma non può dirsi che a tali strumenti sia riconosciuto un ruolo determinante nella soluzione dei conflitti. Tuttavia con l’intervento del legislatore nella recentissima riforma del codice di procedura civile con legge 18 giugno 2009, n.69 sono state introdotte modifiche che incidono sull’istituto della conciliazione e della mediazione.

È previsto che qualora nel corso del processo venga formulata una proposta conciliativa a seguito dell’interrogatorio formale, o ad una proposta formulata nel procedimento peritale, ed una delle parti non l’abbia accettata senza un giustificato motivo, il giudice può condannare la parte che non ha accettato la proposta al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa. Il legislatore tenta di far leva sugli aspetti economici per indurre le parti a scegliere la conciliazione.

Il legislatore inoltre conferito due deleghe al governo da esercitarsi entro sei mesi: la prima per la procedura conciliativa perde il settore dei servizi pubblici o di pubblica utilità, nel secondo per l’istituzione di un registro presso il ministero della giustizia di organismi di conciliazione che possono essere istituiti presso i tribunali.

 

La conciliazione rivolta ai consumatori e agli utenti. La conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio

Un ruolo centrale nel percorso di diffusione delle ADR va riconosciuto alla legge 580/1993, che ha attribuito competenze fondamentali alle camere di commercio che possono promuovere, singolarmente in forma associata, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti: tipica forma di conciliazione amministrata gestita da un ente esterno.è stato semplicemente sancito in una norma un ruolo che le camere di commercio svolgevano già in passato.

 

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