A) Ispezione ed esibizione:

art.118 + 210 c.p.c.: Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire ottomila.

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione.

Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l’istanza di esibizione.

B) Interrogatorio libero:

art.117 c.p.c.: Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

C) Le prove per testimoni:

qui è ammessa solo per fatti storici (e segue il c.p.c.), altrimenti per valutazioni tecniche si ricorrerà alla verificazione.

I provvedimenti istruttori prima erano ritenuti non appellabili ma ciò era in contrasto con il c.p.c., nel quale i provvedimenti istruttori assumono la veste di ordinanza, quindi modificabile, revocabile e non suscettibile di impugnazione se non insieme all’impugnazione di merito. Tuttavia in seguito alla riforma del 2000 è stata prevista l’estensione anche in tale ambito della disciplina del c.p.c.

 

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