La discrezionalità politico-amministrativa, che si realizza attraverso gli atti di indirizzo politico di livello sub-legislativo (c.d. atti di indirizzo politico-amministrativo). Le scelte discrezionali fatte mediante tali atti, consistendo nella ponderazione dei vari interessi in gioco, hanno natura simile a quella delle scelte tipicamente politiche. Esse, tuttavia, non sono assimilate a queste ultime perché devono essere prese in conformità alle scelte dei livelli superiori.

La natura della discrezionalità non viene meno neanche nei casi in cui si tratta di prendere decisioni che sfociano in atti amministrativi concreti (es. determinazione dei limiti di orario entro i quali viene autorizzato lo svolgimento di un’attività rumorosa);

La discrezionalità tecnica, che si ha quando per dare soluzione ad una questione occorre fare delle scelte sulla base di regole o criteri tecnico-scientifici, in mancanza di consenso universale della comunità di riferimento. L’esistenza di un’incertezza tecnico-scientifica risulta essere essenziale perché si possa parlare di discrezionalità: qualora fosse sicuro quali regole applicare e quali risultati aspettarsi, infatti, non vi sarebbe alcuna scelta da fare. Anche le scelte tecniche hanno normalmente conseguenze sugli interessi, ma esse, a differenza di quelle politico-amministrative, sono fatte senza considerarli.

Il concetto di discrezionalità tecnica risulta particolarmente rilevante con riguardo alle valutazioni che sono talvolta richieste ad un’amministrazione per determinare l’esistenza dei presupposti di certi provvedimenti amministrativi.

La discrezionalità organizzativa, che si ha con riferimento a quelle scelte che attengono non alle attività amministrative finali, ma a quelle organizzative, necessarie per la realizzazione delle prime. Le scelte organizzative, a differenza di quelle che si fanno nell’esercizio degli altri due tipi di discrezionalità, non dovrebbero incidere sugli interessi riguardati dalle attività amministrative finali, ma dovrebbero riguardare gli interessi dei terzi, i quali possono trarre vantaggi o svantaggi in connessione con le attività strumentali delle amministrazioni.

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