Gli accordi fra pubbliche amministrazioni rientrano fra gli strumenti di semplificazione del procedimento, e servono a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Si va oltre il coordinamento assicurato dalla conferenza di servizi. In effetti tra le amministrazioni si instaura un vero e proprio rapporto pattizio, con diritti ed obblighi contrapposti.

A tali accordi si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile su obbligazioni e contratti.

Gli accordi fra amministrazione e privato, i cosiddetti accordi procedimentali, non sono strumenti di semplificazione, ma un rafforzamento delle garanzie di partecipazione. Degli accordi procedimentali si parlerà nel capitolo dedicato ai moduli consensuali.

Le certificazioni sono atti amministrativi tramite i quali un pubblico ufficiale attesta un fatto, atto, stato, qualità personale, attribuendone certezza; il certificato, cioè il documento che contiene la certificazione, fa piena prova fino a querela di falso.

Le autocertificazioni sono invece dichiarazioni sostitutive, cioè atti privati che sostituiscono certificazioni pubbliche o altre attestazioni.

Non hanno una piena funzione certificatoria, ma attenuano l’onere di documentazione del privato.

Non costituiscono certezze pubbliche, rimanendo esposte alla prova contraria ed alla verifica di veridicità da parte dell’amministrazione.

 

Possiamo distinguere:

  1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione. Atto privato sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione di un certificato. I fatti, gli stati e le qualità personali che possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva sono indicati dalla legge.
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Documento sottoscritto dall’interessato concernente fatti, stati o qualità personali che siano di sua diretta conoscenza, non compresi in pubblici registri e dunque non suscettibili di essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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