L’art. 111-1, il primo articolo del nuovo codice penale, ci informa che esistono tre tipi di violazioni penali, i crimini, i delitti e le contravvenzioni, contro le due previste dalla maggior parte dei codici europei (delitti e contravvenzioni). Queste diverse categorie di illecito esprimono una diversa gravità del fatto e una diversa struttura dell’illecito stesso. Se cerchiamo un criterio definitorio in ordine all’essere di crimine, delitto o contravvenzione, tuttavia, ci rendiamo conto della marginalità della questione. In realtà ciò che ci permette di distinguere i reati è la sanzione penale. Tale suddivisione comunque presenta quantomeno una natura preventiva: mentre i delitti sono costruiti sulla lesione dell’interesse protetto, le contravvenzioni fanno riferimento a condotte prodromiche rispetto all’effettiva lesione. Questa tripartizione risente di un influsso arcaico, significativo sotto il profilo sostanziale e processuale:

  • i crimini si riferiscono a quel gruppo di reati particolarmente gravi a tutela della vita;
  • i delitti sono sempre stati nella categoria intermedia;
  • le contravvenzioni (categoria recente) costituiscono il tentativo di giurisdizionalizzare degli illeciti di polizia.

A partire dagli anni ’50 molti sistemi europei vanno del senso di prevede un nuovo illecito amministrativo al fine di depenalizzare gli illeciti meno gravi e di ridurre l’ampiezza del sistema penale (movimento contrario a quello codicistico). Questa tendenza verso la depenalizzazione è molto forte nei sistemi europei, perché molto forte è l’esigenza di diminuire il sistema penale che tende continuamente a crescere. Nel sistema francese questo non è accaduto e il segno di continuità è dato proprio dal mantenimento della tripartizione penalistica. Le parti potrebbero essere anche quattro o cinque, ma è anche vero che un tripartizione ha naturalmente una portata espansiva perché attraverso queste tre tipologie il diritto penale dimostra di volersi occupare di un ventaglio molto ampio di fatti. La scelta di mantenere una tripartizione degli illeciti non è priva di giustificazioni, ma per molti versi risulta essere criticabile: la suddivisione del genus del reato in tre species, infatti, può essere indice di una tendenza onnipresente del diritto penale, che si spinge a sanzionare anche fatti di modesta gravità. Un’ottica antica come questa non può essere condivisa, soprattutto dinanzi alla progressiva affermazione dell’illecito punitivo amministrativo (sanzione penale come extrema ratio).

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