La tradizione francese, come detto, si interessa particolarmente della tematica della pena. In questo settore il codice persegue essenzialmente due obiettivi, la razionalizzazione (o riorganizzazione) del sistema normativo e l’arricchimento degli strumenti sanzionatori

Le sanzioni specificatamente destinate alle persone giuridiche sono previste:

  • dall’art. 131-37, per cui <<le pene criminali o correzionali previste per le persone giuridiche sono l’ammenda e, nei casi previsti dalla legge, le pene enumerate all’art. 131-39>>.
  • dall’art. 131-39, secondo cui <<quando la legge lo prevede, qualora l’autore sia una persona giuridica, un crimine o un delitto possono essere sanzionati con una o più delle seguenti pene: lo scioglimento, l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o sociale e l’interdizione dal fare ricorso al pubblico risparmio, la sottoposizione a sorveglianza giudiziaria, la chiusura degli stabilimenti, l’esclusione dai pubblici mercati, la confisca della cosa utilizzata a commettere il reato o quella che ne costituisce il prodotto e l’affissione della decisione pronunciata o la diffusione di essa tramite la stampa (pena pubblicitaria).

Novità in tema di sanzioni

Il codice del 1994 ha mantenuto inalterata, insieme alla classificazione tripartita dei reati, anche la correlativa tripartizione tra:

  • pene criminali (per i crimini): la pena dell’ergastolo resta la pena massima prevista dall’ordinamento penale, ma la pena della reclusione criminale viene elevata a trenta anni di reclusione. Mediante questa riforma, in particolare, si è voluto ripristinare una certa gradualità di trattamento sanzionatorio per condotte che, a seguito dell’abolizione della pena di morte, finivano tutte per l’essere punite con la medesima pena della reclusione a perpetuite;
  • pene correzionali (per i delitti): l’art. 131-3 stabilisce che le pene correzionali <<per le persone fisiche sono l’arresto, l’ammenda (semplice o giornaliera), il lavoro di utilità sociale, le pene privative o restrittive dei diritti di cui all’art. 131-6 (es. sospensione della patente di guida, revoca del permesso di caccia) e le pene complementari, applicabili solamente laddove specificatamente previste.

L’ammenda giornaliera (diluita nel tempo) è l’unica pena che può dirsi pienamente alternativa, poiché permane espressamente la possibilità di comminatoria congiunta alla pena dell’arresto;

  • pene di polizia o contravvenzionali (per le contravvenzioni).

Potere del giudice in ordine alla commisurazione della pena

Il potere discrezionale del giudice sopra menzionato è stato ulteriormente potenziato dalle norme del nuovo codice:

  • il giudice ha l’obbligo di motivare la scelta sanzionatoria adottata solo qualora decida di irrogare una sanzione detentiva, norma questa che evidentemente vuole incitare al più ampio uso delle pene alternative;
  • sono state eliminati i minimi edittali e, di conseguenza, le circostanze attenuanti. Il giudice ha quindi la possibilità di oscillare tra il minimo previsto in via generale per la specie di pena prescelta ed il massimo fissato dalla particolare norma incriminatrice applicabile.
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