Sanzione penale nel diritto penale spagnolo

L’art. 25 co. 2, inerente alla sanzione penale, dispone che <<le pene detentive e le misure di sicurezza mireranno alla rieducazione ed al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che stia scontando la pena gode dei diritti fondamentali di questo Capitolo ad accezioni di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dal significato della pena e dalla legge penitenziaria. In ogni caso avrà diritto ad un lavoro remunerato e ai benefici corrispondenti della sicurezza sociale, così come l’accesso alla cultura e allo sviluppo integrale della sua personalità>>. Si tratta evidentemente di una norma di impegno sociale, che impone allo Stato un onere attuativo particolarmente gravoso e talora difficilmente attuabile.

L’art. 13 co. 3, sempre con riferimento alla sanzione penale, stabilisce che <<l’estradizione sarà concessa solo in esecuzione di un trattato o della legge, conformemente al principio di reciprocità. Restano esclusi dall’estradizione i delitti politici, non considerandosi come tali gli atti terroristici>>. Tale disposizione risulta particolarmente rilevante e si differenzia dall’art. 10 della Costituzione italiana, che al contrario non prende posizione sul problema dei reati di terrorismo.

Clausole di penalizzazione

La Costituzione spagnola presenta numerose clausole di penalizzazione, norme che sanciscono l’obbligo del legislatore di apprestare una tutela penale a determinati beni:

  • l’art. 45 co. 2 e 3 dispone che <<i pubblici poteri vigileranno sull’utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali […]. Contro chi violi il disposto del comma precedente saranno previste sanzioni penali o amministrative>>;
  • l’art. 46 stabilisce che <<i pubblici poteri garantiranno la conservazione e promuoveranno l’arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico […]. La legge penale punirà gli attentati contro questo patrimonio>>;
  • l’art. 55 co. 2 stabilisce che <<l’utilizzazione ingiustificata della facoltà di sospendere taluni diritti delle persone accusate di terrorismo o banda armata provocherà una responsabilità penale>>.

Il problema di tali clausole espresse di penalizzazione è evidentemente costituito dall’effettiva configurabilità di una qualche forma di sanzione per inottemperanza del legislatore: in assenza di un’idonea sanzione, infatti, le clausole di penalizzazione potrebbero risolversi in affermazioni meramente simboliche. Non risulta tuttavia semplice individuare un qualche meccanismo sanzionatorio capace di scoraggiare l’inadempienza del legislatore:

  • manca la norma di legge ordinaria contro la quale sollevare l’eccezione di illegittimità costituzionale;
  • risulta difficile pensare che i giudici delle leggi possano colmare la lacuna di tutela senza invadere la sfera riservata all’attività del legislatore.
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