Il corpus del diritto penale inglese, come noto, si è formato attraverso il common law, ossia attraverso le decisioni della giurisprudenza e gli scritti dei c.d. autori istituzionali. Accanto alla common law ha per secoli convissuto la statutory law, ossia il diritto di fonte legislativa. Lo sviluppo della produzione normativa di fonte legislativa può essere ricondotto alle seguenti fasi:

  • nel 1861 si apre il periodo della consolidation, una conseguenza, oltre che del disordine legislativo esistente, anche del dibattito sulle codificazioni (Bentham). Tale consolidation riguarda molti settori rilevanti del diritto penale, quali il concorso di persone e i reati contro la persona;
  • a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo inizia la più coraggiosa opera di legiferazione e riforma penale (Sexual Offence Act del 1956 e Homicide Act del 1957);
  • nel 1965 viene istituti tra la Law Commission, quella che diventerà il vero e proprio motore della modernizzazione del diritto inglese: tale commissione, infatti, lavorava alla stesura di un working paper (bozza legislativa), che diveniva il fulcro della legge da approvare (draft Bill) una volta che fosse stata commentata dai pratici del diritto;
  • nel 1968 il Theft Act opera una completa riorganizzazione dei reati contro il patrimonio: le vecchie distinzioni tipologiche ereditate dal common law vengono eliminate e sostituite da una serie di nuove fattispecie;
  • nel 1971 vengono riformati i reati di danneggiamento e nel 1977 viene riformata la disciplina della conspirancy;
  • con il Public Order Act del 1986 e poi con il Criminal Justice and Public Order Act del 1994 si prevedono una serie di organici interventi a tutela dell’ordine pubblico;
  • anche gli anni più recenti sono caratterizzati da un forte attivismo legislativo (es. Sexual Offences Act del 2003, Terrorism Act del 2000).

Nonostante il crescente contributo della statute law, comunque, ampie porzioni di diritto penale rimangono ancora disciplinate dal common law. Nella parte generale, in particolare, l’intervento della fonte legislativa è ancora veramente marginale.

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