La recente incorporazione nel diritto inglese della CEDU pone il problema della compatibilità tra l’attuale assetto delle fonti del diritto penale e l’art. 7 che sancisce il principio di legalità, secondo cui <<nessuno può essere condannato per un’azione o omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale>>.

Il common law e la statutory law continuano a convivere come fonti del diritto penale inglese. La prima, in particolare, non solo regola quasi interamente la parte generale del diritto penale ma anche prevede anche la definizione di talune fattispecie di reato (es. omicidio, aggressione). Il contributo della statutory law è rilevante, ma la circostanza che un determinato profilo del diritto penale sia oggetto di regolamentazione legislativa o meno è dovuto più al caso che a meditate scelte di politica criminale.

Nonostante l’acquisita sensibilità per i valori inerenti al principio di legalità (sintagma principle of legality come sostitutivo di quello rule of law), l’attuale assetto delle fonti non viene posto in seria discussione. La preoccupazione per i vincoli imposti dalla legalità, in particolare, non sembra riguardare il profilo statico delle fonti quanto piuttosto quello dinamico, inerente alle svolte giurisprudenziali in malam partem. Non a caso la problematica della legalità viene sviluppata lasciando del tutto in secondo piano l’approfondimento della riserva di legge come autonomo corollario del principle of legality. Al contrario, i profili di legalità approfonditi sono:

  • il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole;
  • l’istanza di determinatezza;
  • l’esigenza di un’interpretazione restrittiva della legge penale.
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