La problematica attinente al raggruppamento delle diverse esperienze giuridiche nelle cosiddette famiglie costituisce uno dei punti focali della sistemologia contemporanea.

Primi anni del XX secolo → i dati allora usati come criteri di classificazione, detti demarcatori sistemologici, concernevano essenzialmente l’assetto delle fonti. La codificazione del diritto Civile in Germania aveva destato forte impressione e viene avvertita come una sorta di fine della storia e il codice come forma principe di legislazione. Grande sorpresa suscitava pertanto il rifiuto di ricorrere alla codificazione nei sistemi di Common Law. Perciò si disse che la differenza tra Civil Law e Common Law era che i sistemi della prima erano di diritto codificato mentre quelli della seconda non lo erano. Si diceva anche che la seconda grande differenza tra sistemi di Civil Law e Common Law consisteva nel fatto che gli uni erano sistemi di diritto scritto e gli altri di diritto consuetudinario non scritto.

Civil Law → oggi non è più proponibile l’immagine della legge in senso formale come unica fonte del diritto: il formante giurisprudenziale concorre con altri nella creazione di regole giuridiche.

Common Law → oggi non è più qualificabile come consuetudinario non scritto. La produzione di regole è basata sulle leggi emanate dal parlamento e sulla legge delegata.

Né le diversità che sussistono riguardo al modus operandi del formante giurisprudenziale si prestano ad essere stilizzate in una netta linea di demarcazione basata sulla presenza o sull’assenza del precedente vincolante. In definitiva oggi nessun aspetto del sistema delle fonti pare idoneo a costituire un demarcatore sistemologico tra esperienze di Common Law e di Civil Law. Sotto questo profilo la graduale convergenza dei sistemi appartenenti alle due famiglie giuridiche appare evidente.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento