I commentari di Blackstone e il profondo influsso di cultura europea non religiosa di giusnaturalisti e illuministi portano a una intensa ricezione del modello giuridico inglese. La dichiarazione di indipendenza scritta da Thomas Jefferson e approvata il 4 luglio 1776 dai delegati al secondo congresso continentale è un documento chiaramente ispirato dalla filosofia di Locke in cui si manifesta appieno l’intenzione dei padri fondatori di dotare la nuova nazione di ideali universali imperniati sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti umani. La lotta degli eserciti inglesi dal 1776 al 1781 radicò sentimenti repubblicani e decretò il successo della élite che aveva guidato la rivoluzione vittoriosa. Nel 1787 si riunì a Philadelphia una convenzione composta dai rappresentanti dei 12 stati per progettare un governo federale e redassero il testo di una costituzione. La trama della costituzione americana è leggibile come ricerca di tre punti di equilibrio:

il primo punto di equilibro doveva essere trovato all’interno del sistema di governo federale ed esso fu individuato in base alla più schietta adesione alle teorie di Montesquieu sulla divisione dei poteri. Il sistema di governo viene diviso in 3 poteri indipendenti:

a) potere esecutivo → Presidente degli USA eletto per 4 anni, nominato formalmente ad opera di un collegio di grandi elettori ma in realtà l’elezione è popolare diretta. Il presidente nomina i propri ministri e tutti i funzionari federali e le nomine devono essere ratificate dal Senato degli USA.

b) potere legislativo → Congresso, organo bilaterale composto da una Camera dei Rappresentanti (per 2 anni) e da un Senato (per 6 anni). Il presidente può opporre il veto alle leggi votate dal Congresso ed in tal caso il Congresso può riapprovarle solo con una maggioranza qualificata di 2/3.

c) potere giudiziario federale → giudici nominati dal Presidente con approvazione del Senato. In carica a vita

la ricerca di equilibrio dei poteri è visibilissima negli articoli: il primo dedicato al Congresso (legislativo), il secondo al Presidente e Vice Presidente (esecutivo) e il terzo al potere giudiziario federale. L’equilibrio tra i tre poteri è dinamico (fasi di predominio di uno sugli altri).

Il secondo punto di equilibrio riguarda i poteri assegnati al sistema di governo federale rispetto a quelli mantenuti dai singoli Stati facenti parte dell’Unione. Nella convenzione di Philadelphia si confrontano i federalisti e i nazionalisti repubblicani moderati. Problema di individuare che cosa fosse di competenza del sistema federale e che cosa rimanesse agli stati e di individuare in che modo i singoli stati dovevano concorrere al governo federale. La soluzione più armonica era quella di far partecipare ciascuno Stato al Governo dell’unione in base alla rispettiva popolazione ma il compromesso raggiunto dalla Convenzione prevede di fare eleggere la House of Representatives in base alla popolazione e disporre che ciascuno Stato invii 2 senatori alla camera alta. Il secondo punto implicava anche che la costituzione non potesse essere emendata dal Congresso federale, fu prevista come rigida.

Il terzo tipo di equilibrio è tra il principio maggioritario e la tutela dei diritti individuali, la cui esistenza doveva essere protetta. Secondo alcuni questo doveva essere condotto a livello d struttura del sistema di governo. Erano convinti di esserci riusciti ma omisero di inserire un bill of rights, ossia un elenco di diritti umani inviolabili, omissione significativa.

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