Con la V repubblica, ossia dal 1958, la Francia si è dotata di una costituzione rigida e di un organo che vigila sulla costituzionalità delle leggi votate dal parlamento. A lungo peraltro la tradizione costituzionalistica francese è apparsa orientata verso il principio della costituzione flessibile. In merito alla flessibilità, la volontà generale non può essere limitata e costretta, principio cardinale dell’assetto costituzionale simile a quello inglese, che però è caratterizzato dalla continuità mentre quello francese è stato discontinuo. Le 10 costituzioni che hanno retto la Francia sono state tutte destinate a disciplinare il modo di espressione della volontà nazionale. Era necessario un altro organo che imponesse al parlamento il rispetto della costituzione, e fu il conseil constitutionnel che innovò tramite l’apertura al ricorso preventivo sulla costituzionalità delle leggi, cosa che ha fatto verificare dal conseil la legittimità di leggi approvate su iniziativa del governo.

Il controllo del conseil è andato allargandosi con un ampliamento del proprio ruolo. Si è ancora lungi comunque dallo stabilire quella preminenza del testo costituzionale sulle leggi ordinarie che caratterizza l’assetto delle fonti in altri sistemi giuridici. Il controllo di costituzionalità è solo preventivo e quindi non riguarda la legge già in vigore. La netta cesura tra l’attività del conseil e quella del sistema giudiziario impedisce che la questione di costituzionalità si possa porre nell’applicazione ordinaria delle leggi e che la mantenuta intangibilità della legge promulgata ostacola la formazione di una mentalità costituzionale nella interpretazione delle leggi che per essere significativa ha bisogno di essere guidata dalla giurisprudenza concretizzatrice di un organo giurisdizionale.

Una caratteristica del sistema francese delle fonti ben scolpita nella costituzione del 1958 consiste nella separazione tra la normativa affidata alla legge votata dal parlamento e la normativa regolamentare affidata al governo. La legge determina inoltre i principi fondamentali in materia di proprietà e diritti reali nonché in tema di obbligazioni civili e commerciali. Riservate al domaine della legge sono i settori più eclatanti del diritto dell’organizzazione pubblica. Il “domaine de loi” è quindi fissato in modo tassativo. Il potere regolamentare si divide in regolamentare autonomo e suppletivo.

La giurisprudenza del Conseil d’Etat ha subito corroso la distinzione tra potere regolamentare autonomo e potere regolamentare suppletivo assumendo che i regolamenti emanati con decreto art. 37 cost se hanno natura di legge in senso materiale rimangono atti aventi natura amministrativa e pertanto sottoposti a controllo di legalità dagli organi di giustizia amministrativa → in base al testo costituzionale il domaine de la loi è severamente limitato a vantaggio della potestà legislativa del governo. La complessità della macchina amministrativa comporta di per sé la preminenza operativa della fonte regolamentare rispetto ad ogni altra ovvero la preminenza della tecnostruttura burocratica che ha le conoscenze tecniche e le informazioni necessarie per promuovere i mutamenti normativi rispetto al sistema rappresentativo che affida ai parlamenti il compito di trovare i compromessi politici necessari per mediare tra i vari conflitti d’interesse.

La novità della costituzione del 1958 sta nell’aver spostato l’asse di equilibrio a favore della normazione tecnico burocratica. Al momento attuale la fonte principale della modernizzazione del diritto privato francese è tornata ad essere la legislazione, questo attivismo non ha risparmiato nemmeno i codici, eccezionalmente stabili. Inoltre opera il diritto comunitario che tenta di uniformare il diritto dei contratti e i rapporti imprese-mercato. Una serie di situazioni del codice trova la loro fonte in norme estranee. Questi altri codici sono soggetti a continua opera di novellazione, la messa in opera è affidata alla burocrazia. Non è la giurisprudenza il formante che dà tono e colore al sistema francese attuale ma la normazione legale e regolamentare.

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