Finalità della codificazione penale inglese del 31. Draft Criminal Code

All’inizio degli anni Ottanta anche il sistema penale inglese vede avviarsi un serio tentativo per giungere ad un criminal code: nel 1981 la Law Commission conferisce ad un gruppo di professori diritto penale l’incarico di studiare le prospettive di codificazione penale e di formulare in merito eventuali proposte. Nel 1984 viene presentata una bozza volutamente parziale composta dalla parte generale, da una sezione dedicata ai delitti contro la persona e da una dedicata ai reati di danneggiamento. Nel 1989 viene terminato un secondo progetto definitivo composto da due parti, la prima (52 articoli) dedicata alla parte generale e la seconda (168 articoli) a quella speciale.

I componenti del code team ritengono che il codice penale debba servire a soddisfare esigenze di accessibilità (accessibility) delle norme giuridiche, comprensibilità (comprehensibility) delle stesse, coerenza sistematica (consistency) e certezza del sistema. La Law Commission, dopo aver ribadito la priorità degli scopi sopra richiamati, afferma che <<le motivazioni di carattere costituzionale che depongono a favore della codificazione non sono state poste in evidenza nella Relazione ma sono state richiamate da vari commentatori ed esperti>>. In particolare il professor Smith individua tre vantaggi insiti nella codificazione: <<in primo luogo il codice è il miglior meccanismo per coniugare l’istanza di difesa sociale con quella di legalità e del due process […]. In secondo luogo, il codice assicura ciò che mai la contemporanea vigenza di statutory e common law potrà assicurare […]. In terzo luogo, dal momento che la promulgazione di un codice penale rappresenta una dichiarazione solenne e di rilevante effetto simbolico in merito ai rapporti costituzionali tra il Parlamento e le corti, è ragionevole aspettarsi che ad essa consegua l’attenuarsi del protagonismo della giurisprudenza>>.

La Law Commission non pretende il monopolio assoluto di fonte parlamentare, ritenendo che <<la codificazione è auspicabile anche se non elimina del tutto il common law […]. Rimarranno ugualmente molte occasioni delle quali le corti dovranno far ricorso ai propri precedenti>>. Tale apparente mancanza di coraggio, tuttavia, non deve condurre a sottovalutare le altre finalità dichiaratamente perseguire dalla tentata codificazione. Quello che deve essere ancora una volta sottolineato è che si tendono a sfumare i confini tra l’obiettivo di una vera e propria codificazione e quello di una mera finalità di consolidation del diritto esistente.

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