Nonostante il comprensibile scetticismo circa l’idoneità di uno strumento come quello codicistico, a regolare la complessità sociale evidentemente il codice un qualche ruolo deve essere in grado di svolgerlo: attualmente nel continente europeo, la tendenza alla ricodificazione è senza dubbi forte e diffusa. Occorre quindi chiedersi quali siano le classiche funzioni della codificazione:

  • affermazione dei principi generali del diritto penale: il codice penale, infatti, nasce dalla cristallizzazione di alcuni principi comuni alla molteplicità delle diverse fattispecie incriminatrici. Da questo punto di vista il codice ha un intrinseco significato costituzionale: pur non costituendo una fonte di rango superiore, infatti, rappresenta la costituzione del diritto penale ed evita che si realizzi il <<moto centrifugo>> della produzione delle norme incriminatrici rispetto al modello consolidato;
  • espressione nel campo del diritto penale (e non) della ritrovata unità nazionale: il codice Zanardelli, infatti, esprime questo senso di unità nazionale, al pari di quanto sembrano fare i nascenti codici dell’Est europeo;
  • certezza e stabilità giuridica: il codice, infatti, aspira ad una reductio ad unum della disciplina penalistica, elemento questo che non può non favorire una conoscenza assai più facile di quella acquisibile mediante faticose consultazioni di opere di dottrina e di raccolte di giurisprudenza;
  • espressione di mutamenti politici: quando in una società affiorano orientamenti di valore diversi rispetto al passato, è frequente che la prima riconoscibile espressione di questa svolta avvenga mediante un nuovo codice penale.
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