Anche la dimensione patrimoniale del matrimonio richiama i principi della Costituzione relativi all’uguaglianza, elemento che risulta chiaro dal fatto che il principio della comunione dei beni, a partire dalla riforma del 1975, operi automaticamente, sebbene non sia vincolante e possa in seguito essere abbandonato (art. 159). Analizziamo comunque i due tipi di regime matrimoniale, che adempiono all’obbligo di contribuzione che vincola i coniugi (art. 143):

  • comunione (legale) dei beni: tutti i beni acquisiti durante il matrimonio, insieme o separatamente, appartengono ad entrambi in comunione, e con essi anche i frutti pervenuti dopo il matrimonio e le aziende gestite da entrambi (art. 177). Sono esclusi dalla comunione i beni personali (art. 179). L’amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi, mentre spettano congiuntamente ad entrambi il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (art. 180).

La comunione legale si scioglie quando vi è separazione personale dei coniugi, per interdizione o inabilitazione di uno di essi o per cattiva amministrazione dei beni della comunione (art. 193).

  • separazione dei beni: ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquisiti durante il matrimonio, ne diventa pieno proprietario ed esclusivo amministratore (art. 215). Ciascun coniuge risponde secondo le regole del mandato se ha ricevuto dall’altro procura ad amministrare i suoi beni personali (art. 217), mentre risponde secondo le regole dell’usufrutto se gode dei beni dell’altro coniuge (art. 218).

In alcuni casi può essere richiesta la separazione giudiziale dei beni, i cui effetti retroagiscono al giorno in cui è stata proposta la domanda e instaurano il regime di separazione dei beni (art. 193). Tale separazione presenta uno scopo prettamente cautelare, dato principalmente dal suo effetto retroattivo: nel caso in cui, prima della separazione personale, che manterrebbe la comunione dei beni, venga richiesta la separazione dei beni, le parti sono tutelate dalle conseguenze patrimoniali della separazione personale.

I coniugi possono anche modificare la comunione legale, creando così una comunione convenzionale, che però non può derogare le norme sull’amministrazione dei beni e sulla parità delle quote (art. 210). Tali convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico e possono essere fatte in ogni tempo, fermo restando art. 162.

Per destinare determinati beni ai bisogni della famiglia, i coniugi, uno di essi o un terzo possono costituire un fondo patrimoniale, i cui beni tuttavia risultano vincolati (art. 167).

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