Proprietà temporanea

Dal momento che il diritto di proprietà rappresenta un diritto indefinito nel tempo, ci si chiede se la proprietà temporanea possa essere ammissibile. Talvolta il diritto di proprietà è sottoposto a condizione risolutiva, ma in tal caso la proprietà può definirsi temporanea solo a posteriori, con il realizzarsi della condizione.

Ipotese vere e proprie di proprietà temporanea si hanno nei seguenti casi:

  • nella costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato (art. 953), nella quale il superficiario conserva fino alla scadenza la proprietà dell’edificio, che diviene poi di proprietà del titolare del suolo sul quale insiste la costruzione.
  • nella commissione amministrativa, con la quale la pubblica Amministrazione consente al privato di edificare sul suolo demaniale.
  • le disposizioni testamentarie non possono essere sottoposte a termine, tuttavia, fintanto che l’erede non ha adempiuto al legato, la cosa oggetto del legato risulta essere di sua proprietà.
  • nella sostituzione fedecommissaria (art. 692).

Multiproprietà

Un fenomeno recente è quello della multiproprietà: il proprietario dell’unità immobiliare non dispone di un diritto di proprietà esclusivo, in quanto non è titolare di una singola frazione di immobile, quanto piuttosto di una quota dell’intero complesso. Può inoltre utilizzare l’immobile solo per un periodo dell’anno, indefinitamente per gli anni successivi.

Si ritiene che la multiproprietà sia una forma nuova di proprietà temporanea, intesa non come proprietà assoggettata ad un termine finale, ma come proprietà piena, circoscritta però a certi periodi dell’anno.

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