In tempi recenti si è affermata anche da noi la multiproprietà: formula attraverso la quale si designa il diritto che un soggetto ha di godere in un determinato periodo dell’anno di un appartamento collocato in un complesso di carattere alberghiero. Tale figura è frutto della prassi contrattuale che propone soluzioni differenziate in relazione agli interessi da soddisfare, ricorrendo a due tipi di modelli organizzativi.

Il primo si avvale della forma societaria anche di tipo mutualistico preordinata alla gestione dell’intero complesso, in modo da assicurare al socio il godimento turnario di un singolo appartamento. La giurisprudenza che si è occupata del diritto derivante, nella multiproprietà azionaria, all’azionista ha precisato che questi non ha un diritto di natura reale in quanto la proprietà è riservata alla società.

Il secondo modello è quello della comproprietà che consentirebbe l’applicazione della “regola del pari uso” contenuta nell’art. 1102 c.c.

Il modello reale della multiproprietà risulta nel pensiero della dottrina ricostruito con notevoli varianti il cui grado di oscillazione è segnato per un verso dall’idea che il godimento turnario sia una mera modalità di fruizione del bene che non altera i caratteri della comproprietà; e per altro verso dall’opinione che la multiproprietà rappresenti una particolare forma di proprietà a contenuto atipico.

La giurisprudenza è orientata nell’affermare la natura reale della multiproprietà. Secondo un orientamento in particolare, non si tratterebbe tanto di un diritto di uso in comunione, ma di un diritto inerente alla disciplina del condominio che costituisce una particolare figura di comunione. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE approvarono una direttiva in tema di multiproprietà (26 Ottobre 1994, n. 94/47 CE) per colmare le lacune degli ordinamenti dei paesi membri. Tale direttiva definisce il contratto di multiproprietà come “l’accordo concluso per un periodo di almeno tre anni con il quale, dietro corrispettivo, un diritto reale ovvero altro diritto vertente sul godimento di uno o più beni immobili, per un determinato periodo dell’anno, non inferiore ad una settimana, è costituito o forma oggetto di trasferimento o di un impegno di trasferimento”.

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