Il matrimonio, considerato come atto, è un negozio giuridico bilaterale, sottoposto a una disciplina particolare, sia per quanto riguarda la capacità, sia per quanto riguarda la nullità ed l’annullamento.

La disciplina del matrimonio varia a seconda del tipo, che può essere:

  • civile.
  • religioso, che a sua volta può essere:
    • canonico, che in seguito al Concordato (1929) ha il privilegio di avere, con la trascrizione sui registri dello stato civile, effetti civili.
    • secondo i culti ammessi.

Promessa di matrimonio

Nei negozi familiari come il matrimonio, la legge fa in modo che i soggetti siano liberi quanto più possibile, di conseguenza la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che fosse convenuto per il caso di adempimento (art. 79). In eccezione al principio di irrilevanza dei motivi, il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa del matrimonio (art. 80).

Per il risarcimento del danno, che prevede una prescrizione di un solo anno, sono previsti i seguenti limiti (art. 81):

  • possono essere chiesti solo se la promessa è stata fatta con atto pubblico o scrittura privata.
  • possono essere chiesti solo se i nubendi sono maggiorenni.
  • la delusione della promessa deve essere avvenuta senza giusto motivo.
  • il danno consiste solo nell’interesse negativo.
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