I modi di acquisto della proprietà, la cui disciplina è riservata alla legge (art. 42 co. 2 Cost.), possono essere:

  • a titolo originario, se non implicano alcun rapporto con il titolare del diritto di proprietà.
  • a titolo derivativo, nel caso contrario.

Usucapione

Tra gli acquisti a titolo originario, il più importante è l’usucapione, ovvero l’acquisto della proprietà mediante il possesso continuato per un certo periodo di tempo (v. possesso).

Occupazione

Un altro fatto acquisitivo della proprietà molto diffuso è l’occupazione (art. 923), ovvero il rinvenimento o la presa di cose mobili che non sono in proprietà di nessuno (es. cose abbandonate, animali catturati con la caccia e con la pesca).

A questo riguardo si registrano importanti innovazioni con le quali, nel tentativo di tutelare il patrimonio faunistico e in generale l’ambiente naturale, si è abolito il principio secondo il quale la selvaggina è res communis omnium.

Le api possono essere inseguite dal proprietario (diritto di sequela) solo entro due giorni dal momento in cui si sono spostate sul fondo del vicino (art. 924), mentre gli animali mansuefatti solo entro venti giorni (art. 925). In entrambi i casi, comunque, il proprietario deve risarcire il danno al vicino. I colombi, i conigli e i pesci che passano ad altri allevamenti diventano direttamente di proprietà dell’allevamento nuovo (art. 926).

Invenzione

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, deve consegnarla al sindaco del luogo in cui l’ha ritrovata. Trascorso un anno, se il proprietario non la richiede, la cosa diventa di proprietà di chi l’ha trovata (invenzione) (art. 927). A chi ha trovato una cosa, poi richiesta dal proprietario, si deve un premio.

Ritrovamento del tesoro

Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario (art. 932). Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova, tuttavia, nel caso in cui sia ritrovato nel fondo altrui, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.

Gli oggetti che hanno pregio artistico, storico o archeologico sono di proprietà dello Stato.

Accessione

Dato che il diritto del proprietario si espande al di sopra e al di sotto del suolo, qualunque cosa od opera che vi si consolidi appartiene lui (art. 934).

Unione e commistione

Se cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate così da formare un solo corpo, si riscontrano due casi (art 939):

  • se tali cose sono separabili senza notevole deterioramento, ciascun proprietario conserva la proprietà della sua cosa e ha diritto ad ottenerne la separazione.
  • se tali cose non sono separabili senza notevole deterioramento, la proprietà diventa comune in proporzione alle cose spettanti a ciascun proprietario.

Se una delle cose è per valore di molto superiore all’altra, il proprietario della prima diventa proprietario del tutto, ma deve comunque pagare all’altro il valore della sua cosa.

Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia (art. 940). Tuttavia, nel caso in cui il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera, la cosa spetta al proprietario della prima, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

Alluvione e avulsione

Per i beni immobili il Codice detta regole particolari relative, ad esempio, allo spostamento dei fiumi o all’emersione di aree:

  • le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo (art. 941).
  • il terreno abbandonato dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartiene al demanio pubblico (art. 942).
  • il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno (art. 943 co. 1).
  • se un fiume stacca per forza istantanea una parte considerevole di terra da una proprietà e la unisce ad un’altra, il titolare della seconda deve versare un’indennità al titolare della prima, e ne acquista la proprietà per avulsione (art. 944).
  • i letti fluviali abbandonati appartengono al demanio pubblico (art. 946).
  • le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi appartengo al demanio pubblico (art. 945).
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