Il testamento è un atto solenne che può essere alternativamente:

  • olografo (art. 602), se scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Tale testamento, non essendo un atto pubblico ma una scrittura privata, fa piena prova fino a querela di falso.

Chiunque è in possesso di un testamento olografo, appena ha notizia della morte del testatore, deve presentarlo ad un notaio che procede alla pubblicazione, redigendo un verbale in presenza di due testimoni (art. 620)

  • per atto di notaio, che a sua volta può essere:
    • pubblico (art. 603), se ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: il testatore dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Il testamento deve indicare il luogo, la data e l’ora della sottoscrizione, ed deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari (art. 623)

  • segreto (art. 604), se scritto dal testatore o da un terzo. La carta su cui sono stese le dichiarazioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in modo che il testamento non si possa aprire senza rottura o alterazione (art. 605 co. 1). Il testatore consegna personalmente al notaio la carta sigillata e dichiara che in essa è contenuto il suo testamento (art. 605 co. 2). Sulla carta che contiene il testamento si scrive l’atto di ricevimento che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio (art. 605 co. 3/4).

Il testamento segreto deve essere pubblicato dal notaio non appena abbia notizia della morte del testatore (art. 621).

Le forme sono meno solenni se il testamento è compiuto in particolari circostanze:

  • in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni.
  • se viene fatto a bordo di nave o di aereo.
  • se viene fatto in tempo di guerra dai militari.

In questi casi si hanno testamenti speciali (art. 609) che perdono efficacia passati tre mesi dalla cessazione dello stato di pericolo, o dal compimento del viaggio, o dopo il ritorno in luogo dove si può fare regolarmente il testamento.

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