Dall’analisi dell’art. 2043 risulta che l’atto illecito presenta:

  • elementi soggettivi: la colpa e il dolo.
  • elementi oggettivi: il danno, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e l’incapacità di intendere e di volere.

L’art. 2043 dispone che il danneggiante deve risarcire il danno che ha arrecato ad altri se il danno è ingiusto . Tale espressione viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso di danno non iure (inferto senza alcun diritto) e contra ius (lesivo di un altro diritto).

Il principio che imperava fino a qualche hanno fa riconosceva nell’ingiustizia dell’atto un criterio selettivo degli interessi meritevoli di tutela: solo i danni che derivano da una lesione di un diritto soggettivo assoluto potevano considerarsi ingiusti ed erano quindi risarcibili. Tale questione, tuttavia, è piuttosto complessa, in quanto l’art. 2043 non precisa quale sia un danno ingiusto.

A seconda che siano fondati su una clausola generale (es. art. 2043) o su una rigida indicazione degli interessi la cui lesione comporta responsabilità, i sistemi della responsabilità civile si distinguono in:

  • aticipi, se il giudice di volta in volta può valutare se l’interesse leso è meritevole di tutela e quindi provoca responsabilità (es. Italia).
  • tipici, se i singoli interessi sono espressamente tutelati dalla legge, e quindi non si possono considerare meritevoli di tutela interessi diversi da quelli tassativamente indicati (es. Germania).

Attualmente, comunque, l’espressione ingiustizia del danno si intende facendo riferimento a determinati principi:

  • è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse tutelato dalla Costituzione.
  • è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse tutelato dalla legge.
  • è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse che risulta meritevole di tutela.
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