Il testamento può contenere disposizioni fiduciarie, che risultano essere incoercibili. Esse, comunque, presentano le caratteristiche stabilite dall’art. 2034: la persona dichiarata che ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione (art. 627).

Il testamento, inoltre, può contenere sia disposizioni riguardanti il cadavere del de cuius (es. incenerimento, tumulazione, esequie) sia disposizioni a favore dell’anima (art. 629), ma esse sono valide solo se siano determinati i beni o sia determinabile la somma da impiegarsi a questo scopo.

Le disposizioni fatte a favore dei poveri si intendono fatte a disposizione dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’amministrazione comunale (art. 630).

Il testamento può contenere condizioni sospensive o risolutive (art. 633), al contrario quelle impossibili o illecite si considerano non apposte (art. 634), salvo che esprimano un motivo illecito che sia il solo ad aver spinto il testatore a disporre (art. 626). Si considera non apposto il termine dal quale deve cominciare o cessare l’effetto di una disposizione testamentaria (art. 637).

Al testamento può essere apposto un onere (art. 647): l’onere impossibile o illecito si considera non apposto, tuttavia, se ha costituito il solo motivo determinante, rende nulla la disposizione. L’onere differisce dal legato perché elemento accidentale che si consegue all’onorato attraverso l’imposizione di una obbligazione o di un comportamento a carico dell’onerato. Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato (art. 648).

Il testatore può modificare la sua volontà e confezionare molti testamenti, tra i quali, comunque, è valido solo quello che reca la data più recente. Può anche operare aggiunte al testo per integrare o modificare le clausole originarie: in tal caso si ha un codicillo che, se datato, autografato e sottoscritto dal testatore, rientra nell’ampio concetto di testamento olografo.

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