Sono capaci di succedere (art. 462):

  • coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Si considerano concepiti, salvo prova contraria, coloro che nascono entro trecento giorni dalla morte del de cuius.
  • i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti. Tale disposizione testamentaria a favore del non concepito è inefficace se il concepito viene alla luce già morto, mentre è nulla se:
    • il concepimento non ha luogo.
    • il concepito è nato ma è premorto al testatore.
    • sono stati istituiti figli nascituri ma non di persona determinata vivente al tempo della morte del testatore.
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