Per la donazione si prevede una capacità specifica, dato che non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774).

La donazione può essere annullata:

  • su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa, se viene fatta da una persona che, per qualunque causa, sia incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta (art. 775).
  • se viene fatta dall’inabilitato dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione (art. 776).

Poiché prevale la volontà del donante, la donazione non può essere fatta per procura, e infatti è nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione (art. 778 co. 1). Al contrario, tuttavia, risulta valida sia la donazione a favore di una persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante (art. 778 co. 2), sia quella che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante (art. 778 co. 3).

Per attuare il principio di uguaglianza tra i coniugi, e tra i coniugi e gli altri individui non legati da matrimonio, la Corte costituzionale ha abrogato l’art. 781 che disponeva la nullità delle donazioni tra coniugi.

La donazione può essere fatta anche a chi sia soltanto concepito, e a chi non sia stato ancora concepito (art. 784). L’accettazione a favore dei nascituri è regolata dagli articoli 320 e 321.

L’amministrazione dei beni donati, salvo diversa disposizione, spetta al donante o ai suoi eredi.

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