La mora del debitore è il ritardo di questo nell’adempiere la prestazione dovuta.

Di regola, non basta perché il debitore sia in mora , il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre un fatto formale, che è la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta al creditore. Si è in mora quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere, quando si tratta di prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore; quando si tratta di obbligazione di non fare.

La mora del debitore produce 2 effetti:

a) L’aggravamento del rischio del debitore: se dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

b) L’obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di avere subito a causa dell’inadempimento o del ritardo nell’inadempimento (responsabilità contrattuale).

Il danno da risarcire è formato da:

Danno emergente: ossia la perdita subita dal creditore

Lucro cessante: ossia il mancato guadagno

La mora del creditore è l’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o comunque di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire.

Gli effetti della costituzione in mora del creditore sono:

a) L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore:

b) Non sono dovuti dal debitore interessi sulle somme di danaro

c) Sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e in generale il

risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora.

La costituzione in mora è un atto formale e consiste in un’intimidazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219). Essa non è necessaria e la mora si verifica automaticamente :

A) Quando il debitore deriva da un fatto illecito extracontrattuale;

B) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;

C) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

La mora del debitore determina i seguenti effetti:

1) Dal momento della mora il debitore è responsabile dei danni derivati dal ritardo e se l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro il debitore deve gli interessi moratori (5%);

2) Fino all’inizio della mora, se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione si estingue, se, invece, l’impossibilità sopravviene durante la mora il debitore resta sempre responsabile del mancato adempimento.

L’obbligazione, oltre che per adempimento, può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta a causa non imputabile al debitore. Va aggiunto che l’impossibilità può essere solo temporanea (in tal caso l’obbligazione non si estingue).

Altre cause di estinzione sono:

1) Novazione: estinzione di una obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l’oggetto o per il titolo

2) Remissione: è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto: può consistere in una dichiarazione espressa o può risultare, implicitamente, dalla volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito.

3) Confusione: quando la qualità del debitore e di creditore vengono a riunirsi nella medesima persona

4) Compensazione: quando due persone sono obbligata l’una nei confronti dell’altra, in forza di distinti rapporti obbligatori per i quali la prima sia debitrice della seconda e la seconda debitrice della prima.

La compensazione può essere:

– Legale: quando opera in modo automatico, per il solo fatto che ricorrano i presupposti di legge

– Giudiziale: decisa dal giudice: si attua quando i due debiti sono omogenei ed esigibili, ma uno dei due non è liquido.

– Volontaria: stabilita dall’accordo delle parti

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