Per il caso di incapacità naturale, recentemente, è intervenuta le legge 6/2004 sull’amministrazione di sostegno. Di fatto questi istituti assolvono alla finalità di escludere totalmente il soggetto dalla comunità sociale e dal commercio giuridico. Tuttavia, può accadere che l’incapacità di intendere e di volere sia determinata da cause transitorie. Per queste ipotesi è intervenuto l’art. 428 il quale afferma che gli atti posti in essere da persona pur capace legalmente ma al momento del compimento dell’atto incapace di intendere e di volere il significato economico e giuridico della propria attività, sono annullabili su istanza di lui, dei suoi eredi o aventi causa. Si chiama incapacità naturale e per poter essere fatta valere necessita della prova a carico di chi ha interesse all’annullamento dell’atto. L’atto può essere annullato se causa al soggetto incapace un grave pregiudizio, per il contratto è richiesta anche la mala fede dell’altro contraente. Anche l’art. 428 si rivela dunque essere un mezzo di protezione dell’incapace. La legge 6/2004 introduce una figura nuova, l’amministratore di sostegno: non si tratta di una figura intermedia fra il tutore e il curatore, questo muove da ragioni diverse rispetto ai tradizionali istituti di protezione.

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