Le associazioni riconosciute

Le associazioni sono un gruppo di soggetti coalizzati per perseguire uno scopo comune, non lucrativo.

L’atto con il quale si crea l’associazione si denomina atto costitutivo, mentre l’atto con il quale si fissano le regole della vita interna dell’ente si definisce statuto. Entrambi, per essere approvati devono in ogni caso contenere:

  • la denominazione dell’ente.
  • l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede.
  • le norme sull’ordine interno e sull’amministrazione.
  • altri elementi accessori.

Gli organi dell’associazione sono:

  • gli amministratori: hanno poteri esecutivi di vario genere (convocare l’assemblea e informarla delle proprie operazioni).
  • l’assemblea (modificare l’atto costitutivo e lo statuto, sciogliere l’associazione).

Le sue liberazioni, se contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, sono annullabili, senza che però vengano cancellati i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni che non hanno personalità giuridica, ovvero non sono riconosciute, sono semplici associazioni di fatto (es. partiti, sindacati, circoli) che possono perseguire molteplici scopi. Poche norme sono dedicate alle associazioni non riconosciute (art. 36 – 37 – 38), ma per quanto possibile si applicano quelle delle associazioni riconosciute.

Le associazioni non riconosciute si costituiscono mediante un accordo (negozio plurilaterale) che non richiede requisiti di forma e che regola l’ordinamento interno e l’amministrazione. Per perseguire il proprio scopo le associazioni si avvalgono di un complesso di beni che si denominano fondo comune. Particolare rilievo acquista la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute. Il non essere una personalità giuridica implica che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possano far valere i propri diritti sia sul fondo comune, sia sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

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