Introduzione

Il libro VI del codice civile disciplina una serie di istituti giuridici per l’esercizio, la garanzia e la

difesa dei diritti soggettivi. I diritti di credito sono tutelati mediante il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi) e le garanzie personali (fideiussione, avallo).

I fatti giuridici, che hanno per oggetto beni immobili e beni mobili registrati, devono essere resi conoscibili ai terzi attraverso un regime di pubblicità (trascrizione). L’esercizio dei diritti soggettivi è sottoposto, nei limiti previsti dalla legge, ai termini di prescrizione e decadenza.

Garanzia nelle obbligazioni

Si definisce garanzia ogni strumento posto dalla legge per assicurare l’adempimento di un’obbligazione o il godimento di un diritto. Nella maggior parte dei casi il rapporto obbligatorio si conclude con l’adempimento spontaneo di colui che è obbligato. La legge ha però previsto alcuni strumenti giuridici che garantiscano al creditore l’adempimento del debitore.

  1. Garanzia generica. Esiste innanzitutto una garanzia generica, composta da tutto il patrimonio del debitore: infatti, se il debitore non paga, il creditore può chiedere al giudice l’espropriazione e la conseguente vendita dei beni del debitore, in conseguenza del principio generale vigente nel nostro ordinamento cc 2740 secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (la cosiddetta responsabilità patrimoniale del debitore). Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sono l’azione surrogatoria e l’azione revocatoria.
  2. Garanzie specifiche. Accanto alla garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore, la legge prevede forme di garanzia specifiche, le garanzie reali (il pegno e l’ipoteca) così chiamate in quanto riguardano un singolo bene e una specifica obbligazione. Coloro che hanno un credito con una garanzia reale vengono pagati prima degli altri creditori con il ricavato della vendita del bene oggetto di pegno o di ipoteca. Il codice civile ha previsto altre forme di garanzie; sono queste le garanzie personali: la fideiussione e l’avallo. Si parla di garanzia anche con riferimento ai mezzi previsti dall’ordinamento per assicurare il godimento di un diritto. È il caso della garanzia per evizione dovuta dal venditore al compratore.
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