Non comporta la cessazione del vincolo matrimoniale ma solo la modificazione di taluni diritti e doveri conseguenti al matrimonio: infatti, le parti non perdono lo stato di coniugi, che perdura fino alla morte di uno di essi o fino alla pronuncia di divorzio. La separazione personale dei coniugi può assumere la forma di separazione giudiziale e separazione consensuale.

1. La separazione giudiziale. Viene pronunciata dal tribunale su richiesta di uno dei coniugi. La separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all’educazione della prole.

a) Organo competente. La competenza L 898 2 in materia è affidata al tribunale del luogo in cui risiede il convenuto (cioè la parte che viene citata in giudizio). La fase iniziale si svolge dinnanzi al presidente del tribunale che tenterà di conciliare i coniugi.

b) Effetti della separazione. A seguito della separazione i coniugi decadono dal dovere di coabitazione. La legge disciplina le conseguenze della separazione prevalentemente in relazione alla prole e all’aspetto patrimoniale. Qualora vi siano figli minorenni cc 155, il giudice deve emettere tutti i provvedimenti necessari nei loro confronti con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Innanzitutto, nel pronunziare la separazione, egli dovrà dichiarare a quale dei coniugi essi saranno affidati. Inoltre, stabilirà la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi: ciò significa che dovrà quantificare l’assegno di mantenimento a favore del coniuge affidatario e le modalità del diritto di visita riguardanti il non affidatario. Per quanto concerne l’abitazione nella casa familiare, essa spetta di preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli, anche se la casa non è di sua proprietà. L’obbligo di contribuzione al mantenimento dell’altro coniuge sussiste cc 156 solo se la separazione non sia in alcun modo addebitabile al richiedente e a condizione che quest’ultimo non possegga adeguati redditi propri. A seguito della riconciliazione cessano gli effetti della sentenza di separazione.

2. La separazione consensuale. Si svolge con un procedimento più rapido e permette ai coniugi di non sottoporre le proprie questioni private dinnanzi al giudice e di procedere con maggior economia. Requisiti essenziali sono il consenso tra le parti e l’omologazione del giudice. L’accordo deve vertere su tutti i punti richiesti perché possa attuarsi lo stato di separazione: dunque i coniugi devono determinare a chi saranno affidati i figli, le modalità di contribuzione al mantenimento degli stessi e del coniuge legittimato, la disponibilità della casa familiare. Raggiunto l’accordo è necessario ricorrere al giudice affinché pronunci l’omologazione; il ricorso cpc 711 dev’essere presentato da entrambi i coniugi o da uno solo; il presidente del tribunale cpc 706 deve ascoltarli e cercare di conciliarli: qualora la riconciliazione non riesca si dà atto nel processo verbale del consenso alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi e i figli.

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