L’estensione del concetto porta la dottrina a non parlare solo di locazione, ma di locazioni.

Precedentemente, con la legge dell’equo canone (1978) i contratti di locazione erano disciplinati in modo diverso a seconda che riguardassero immobili ad uso abitativo o immobili a uso non abitativo. Con la legge di riforma del 1998 tuttavia si sono in parte liberalizzati i contratti.

La nuova legge introduce l’obbligo della forma scritta (ad substantiam) e evidenzia due tipologie contrattuali (in entrambe il locatore ha il diritto al diniego del rinnovo):

  • contratti ordinari: hanno una durata quadriennale e si rinnovano per altrettanti anni, con un canone libero, cioè liberamente determinabile dalle parti.
  • contratti alternativi: devono essere conformi ai modelli predisposti in appositi accordi che definiscono i canoni, la durata (alla scadenza si ha una proroga biennale), la rendita catastale, e altre caratteristiche dell’accordo.

La sanzione di nullità è comminata se si realizzano tre situazioni:

  • se esiste una pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto.
  • se esiste una pattuizione volta a derogare ai limiti del contratto stabiliti dalla legge.
  • se esistono clausole difformi dal modello di accordo definito dalle convenzioni stipulate.
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