Il Capo II “Delle associazioni e delle fondazioni” del Titolo II del Libro I del codice ed il recente d.p.r. 361/2000 contengono disposizioni che possono venire distinte in due diversi gruppi. Alcune si riferiscono a controlli amministrativi che costituiscono svolgimento e prosieguo del riconoscimento attributivo della personalità giuridica. Altre sono strettamente legate al sistema dei controlli. Un diverso gruppo è formato da disposizioni che non presuppongono il sistema dei controlli amministrativi. È sorto allora il problema se le disposizioni di questo secondo gruppo siano applicabili a tutte le associazioni in ragione del valore fondamentale delle regole che esprimono o in conseguenza delle manchevolezze della disciplina pattizia. Taluni propendono per un estensione meramente analogica delle disposizioni proprie delle persone giuridiche; altri reputano che si tratti di applicazione diretta. Entrambi presuppongono l’equivalenza strutturale delle associazioni riconosciute e non. La scelta fra l’applicazione diretta e quella analogica può avere delle importanti conseguenze ma, al di là di queste differenze, all’attenzione dell’osservatore si impone il fatto che si è comunque venuta realizzando una notevole uniformità di disciplina.

a) Il codice attribuisce all’associato la facoltà di recesso ad nutum dall’associazione riconosciuta ed eguale possibilità appare scontata per il componente dell’associazione non riconosciuta. La facoltà di recesso realizza anch’essa la libertà costituzionale di associarsi ma il concreto esercizio negativo di tale libertà può incontrare limiti giustificati dall’esigenza di contemperamento con altrui interessi.

b) L’esclusione dall’associazione riconosciuta può venire deliberata solo per gravi motivi e l’associato può ricorrere all’autorità entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Entrambe le disposizioni sono state applicate anche alle associazioni non riconosciute. Motivi gravi possono essere: comportamenti diffamatori, ingiuriosi o ostili; venir meno di requisiti personali che se fossero mancati prima gli avrebbero impedito l’ingresso nell’associazione.

c) Organo necessario all’assemblea almeno con riguardo alle decisioni più importanti (artt. 20 e 21).

d) Il codice fissa il principio della maggioranza dei voti per le deliberazione e determina il numero dei presenti, in ragione delle materie sulle quali il collegio decide. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

e) Le deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costituito o allo statuto possono essere annullate dal tribunale su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L’azione di annullamento può essere proposta anche contro le delibere delle associazioni non riconosciute, è invece controverso se legittimato a chiedere l’annullamento sia pure il pubblico ministero.

f) Secondo l’esplicito disposto del codice, coloro che abbiano cessato di appartenere ad un’associazione riconosciuta, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sui beni dell’ente. È da negare che i beni rimasti possano venire ripartiti tra coloro che si trovano ad essere associati al momento del verificarsi della causa di estinzione. Il fondamento di questa negazione è indicato nel carattere non economico dell’associazione. La divisibilità non è ammessa neppure quando si estingua un ente non riconosciuto. Anche con riguardo al momento dell’estinzione, il trattamento per i componenti dell’associazione senza personalità giuridica non può essere diverso da quello stabilito per gli associati di un ente munito di personalità.

g) L’estinzione dell’associazione segue la liquidazione e questa è regolata da norme del d.p.r. 361/2000 e da un gruppo di disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11-21). Quando all’autorità amministrativa viene reso il provvedimento relativo all’estinzione della persona giuridica, la liquidazione è attuata da uno o più liquidatori, designati dal presidente del tribunale, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non prevedano una diversa forma di nomina. Essa può essere fatta anche dall’assemblea che deliberi lo scioglimento. In più di un’occasione la giurisprudenza ha affermato che, deliberato lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta, alla definizione dei rapporti persistenti provvedono gli organi ordinari dell’associazione attraverso una procedura che non è soggetta alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21.

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