Per conclusione del contratto deve intendersi il perfezionamento dell’accordo. Il raggiungimento dell’accordo è un dato di fatto che di per sé non avrebbe bisogno di alcuna previsione giuridica se non della dimostrazione che l’accordo è stato raggiunto. Accordarsi vuol dire in concreto esprimere una determinata volontà e avere consapevolezza che la propria volontà è stata conosciuta e condivisa dall’altra parte. Ma una tale situazione, se non presenta alcun problema ove si tratti di contratto destinato a concludersi tra persone presenti, presenta maggiori problemi ove si tratti di contratto destinato a concludersi fra persone lontane. In tal caso vi sarà un soggetto che assumerà l’iniziativa della conclusione del contratto, al quale potrà riservarsi la qualifica di proponente, ed un soggetto al quale potrà riservarsi la qualifica di accettante. Ciò non toglie che tali qualifiche sono meramente esemplificative, giacché non è escluso il caso che il cosiddett accettante non possa fare delle controproposte. Nei casi di contratti destinati a concludersi tra assenti, sorge il problema di decidere in quale momento il contratto possa ritenersi concluso. In astratto un accordo potrebbe ritenersi perfezionato quando il destinatario della proposta acquisti conoscenza della stessa ed esprima il suo assenso (principio dell’emissione). Altra possibilità sarebbe di ritenere il contratto concluso nel momento in cui l’accettante spedisce la propria dichiarazione di accettazione, ossia l’avvia a destinazione (principio della spedizione). Ulteriore ipotesi è di ritenere il contratto concluso nel momento in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente (principio della recezione). Infine, ultima ipotesi è di ritenere il contratto concluso nel momento in cui il proponente abbia effettiva conoscenza del’accettazione dell’altra parte (principio della cognizione).

Il codice ha accolto quest’ultimo principio, statuendo che “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” (art. 1326) “Il sistema della cognizione è stato considerato più rispondente alla logica giuridica perché non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell’esistenza del vincolo”. Si potrebbe richiedere che anche l’accettante sia a conoscenza che la propria accettazione sia pervenuta al proponente. Il legislatore ha introdotto una presunzione di conoscenza nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.” L’accettante avrà così solo l’onere di dimostrare che la sua accettazione è giunta all’indirizzo del proponente, mentre dovrà essere quest’ultimo a dimostrare di essere stato nell’impossibilità di avere notizia dell’accettazione.

Senonché si p ritenuto che ciò che ha rilevanza ai fini della presunzione di conoscenza è l’arrivo della dichiarazione nella sfera di conoscibilità del destinatario. Lo scopo è quello di rendere più sicura e agevole la conclusione del contratto, facendola dipendere da un fatto tendenzialmente oggettivo.

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