Non si può affermare né negare che gli enti giuridici abbiano la capacità di agire. Gli atti sono compiuti da uomini o donne, legati agli enti in virtù di un rapporto che viene definito organico. Tale espressione vale a spiegare un rapporto di immedesimazione, per cui i comportamenti di individui, titolari degli organi, possono essere attribuiti all’ente in modo diretto. Questi comportamenti comprendono le manifestazioni di volontà rivolte al perseguimento di effetti pratico-giuridici e tutti gli atti, anche quelli lesivi di altrui interesse. Ne deriva che l’ente risponde degli atti compiuti dai titolari dei suoi organi, ogni volta che sanzioni civili siano disposte contro atti lesivi. L’imputazione si estende alle modalità psicologiche e alle circostanze soggettive degli atti ed essa si giustifica in ragione della descritta immedesimazione fra ente e persona fisica che agisce. Il rapporto rappresentativo è intersoggettivo, invece, il rapporto organico non ammette distinzione di soggetti e la conoscenza di chi agisce è diretta dello stesso ente. La configurazione organica del rapporto, fra ente e persona fisica che agisce, non è incompatibile con la prescrizione di legge per la quale gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.

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