Sono molti i tipi che riguardano l’interposizione dei servizi. I principali che si possono individuare sono il mandato, la mediazione, l’agenzia, la spedizione e la commissione.

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra (mandante) (art. 1703).

Si hanno due situazioni:

  • mandato con rappresentanza (art. 1704): se l’atto giuridico si compie in nome del mandante.
  • mandato senza rappresentanza (art. 1705 1° c.): se l’atto giuridico si compie in nome del mandatario. Questo acquista diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, con i quali il mandante non ha alcun rapporto.

Il mandante in alcuni casi può ingerirsi dell’affare concluso dal mandatario, esercitando i diritti di credito derivanti dal mandato (art. 1705 2° c.) o rivendicando le cose acquistate dal mandatario che ha agito in proprio nome (art. 1706).

Il mandato può essere oneroso (art. 1709) o gratuito, ma in entrambi i casi il mandatario è comunque tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710).

Siccome il mandato è un contratto basato sulla fiducia, la sostituzione tra mandatari non è valida senza l’autorizzazione del mandante (art. 1717). Il mandato si estingue per (art. 1722):

  • morte/ interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario, in quanto è un contratto basato sulla fiducia.

In alcuni casi il mandato può operare anche dopo la morte del mandante (mandato post mortem exequendum).

  • scadenza del termine.
  • compimento dell’affare.
  • revoca del mandante: tranne che nei casi in cui è stata stipulata l’irrevocabilità, infatti, il mandato è revocabile (art. 1723), anche tacitamente se viene nominato un nuovo mandatario o se il mandante interviene direttamente (art. 1724).
  • rinuncia del mandatario.

Sono obblighi del mandatario:

  • l’esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 1° c.).
  • informare delle circostanze che possono determinare la revoca o la modificazione del contratto (art. 1710 2° c.).
  • non eccedere i limiti fissati nel mandato (art. 1711); in caso contrario l’atto concluso, se non ratificato, resta a carico del mandatario.
  • comunicare l’avvenuta esecuzione del mandato (art. 1712).
  • rendere conto dell’operato e di ciò che ne è connesso (art. 1713).
  • corrispondere gli interessi sulle somme riscosse per conto del mandante (art. 1714).
  • custodire le cose spedite per conto del mandante (art. 1718).

Il mandatario non risponde invece per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, a meno che fosse a conoscenza dell’insolvenza prima di concludere il mandato (art. 1715).

Sono obblighi del mandante:

  • somministrare al mandante i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento (art. 1719).
  • rimborsare il mandatario delle anticipazioni con i relativi interessi legali.
  • pagare il compenso che gli spetta.
  • risarcire il danno risentito dal mandatario per l’incarico ricevuto (art. 1720).

L’ambito del mandato non deve però ritenersi limitato agli atti per i quali è stato conferito, ma si estende anche a quelli che sono necessari per il loro compimento (art. 1708).

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