Potrebbe accadere che, ove il contratto sia destinato a regolare rapporti con una massa di utenti o consumatori, con riferimento a prestazioni o servizi destinate alla generalità, esso non consenta l’instaurarsi di trattative tra le parti, ma risulti più praticabile che gran parte del testo contrattuale venga per così dire già predisposta dall’una delle parti. Ma nel nostro caso non sussiste la necessità di approvazione, giacché il contenuto predisposto dall’uno dei contraenti è destinato ad avere efficacia a prescindere dall’approvazione-accettazione dell’altra parte. Il fenomeno è lo stesso sia che le condizioni generali figurino o no incorporate nel testo contrattuale. Può tuttavia precisarsi che non l’intero contenuto del contratto viene unilateralmente predisposto ma solo la parte regolamentare. È questo dunque il fenomeno che va sotto il nome di condizioni generali di contratto e che è previsto dal c.c. in due fondamentali disposizioni. (artt. 1341 e 1342). “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.” “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.” Nella dottrina si è ampiamente discusso circa il fondamento del carattere vincolante delle condizioni generali del contratto. Secondo una prima teoria il fondamento da ravvisare nella volontà delle parti, sia pure in termini di accordo tacito; secondo invece la teoria normativa, è la posizione di predominio di cui la parte economicamente più forte gode a giustificare l’esistenza di un potere di essa di dare autonoma e unilaterale regolamentazione al contenuto del rapporto.

Opinione intermedia è quella che richiama il concetto di un’interpretazione integrativa della volontà delle parti in base al principio di buona fede. Vicino a tale opinione è quella che parla di dichiarazione tipizzata nel senso che la legge considererebbe accettate dal non predisponente tutte quelle clausole che tale parte avrebbe dovuto conoscere in base ad un onere di diligenza. Queste discussioni tuttavia non sono in grado di cogliere la realtà di un fenomeno che deve definirsi di precostruzione del contratto. Il primo limite è che le condizioni siano conosciute o rese conoscibili dall’altra parte. Trattasi di una vera e propria condizione di efficacia. Ma ciò è in grado di confermare che il fondamento della vincolatività di tali condizioni generali è la legittimazione di cui di fatto gode l’impresa a predisporre unilateralmente tali condizioni con il limite di portarle a conoscenza dell’altra parte. Altro limite è che ove si tratti clausole vessatorie, esse devono essere specificatamente approvate per iscritto. Quelle ad esempio che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, di sospendere l’esecuzione del contratto ecc. Si chiarisce che tale approvazione può anche essere cumulativa. Con riferimento alle clausole vessatorie sembrerebbe difficile affermare che esse si impongano a prescindere dall’accettazione della parte. Eppure è proprio questo il caso. A ciò si aggiunge come limite la necessità di approvazione per iscritto.

Ulteriore limite infine è che le clausole aggiunte al modulo o formulario, qualora siano incompatibili con quelle predisposte, prevalgano su queste, anche se non sono state cancellate. A fronte di questa disciplina si può obbiettare che essa offre una tutela di carattere solo formale alla parte non predisponente perché non offre in definitiva alcuna garanzia sul carattere equo e ragionevole della singola clausola. Prospettive di tutela più incisiva si aprono invece alla stregua dell’applicazione di norme costituzionali o del principio di buona fede. Una direttiva comunitaria è destinata a trovare applicazione nei rapporti coi consumatori, e mira a colpire tutte quelle clausoleche si considerano abusive se determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

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