Cessione del contratto è una figura che si realizza nei contratti a prestazioni corrispettive purché queste non siano state ancora eseguite, e consiste in un contratto (di cessione) stipulato da una parte (cedente) con un terzo estraneo al contratto originario (cessionario) per trasferire in capo a quest’ultimo tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto originario [art. 1406 codice civile]. Ai fini della cessione de contratto è indispensabile il consenso dell’altro contraente originario (ceduto).

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, il nomen verum, e non il suo adempimento.

Il cedente viene di norma liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto; ma il ceduto si può cautelare dichiarando espressamente che con la cessione non intende liberare il cedente, in questo caso il cedente risponderà in caso di inadempimento del cessionario.

Il cedente può anche garantire al cessionario l’adempimento del ceduto, rispondendo in solido con quest’ultimo (come fideiussore) in caso di inadempimento.

La differenza con il subcontratto è che i rapporti contrattuali tra le due parti originarie rimangono gli stessi; nasce completamente un nuovo rapporto tra una parte e il terzo e questo rapporto è completamente separato dal primo.

La conclusione del contratto:

Durante il periodo di trattative si ha negoziazione per ciò che riguarda il contenuto degli accordi che si stanno formando; le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno comunque l’obbligo di comportarsi secondo buona fede [art. 1337 codice civile].

L’obbligo di comportarsi secondo buona fede si concretizza in due aspetti fondamentali :

Qualora le trattative siano giunte a buon punto una delle parti non le può interrompere senza un giustificato motivo.

Ciascuna delle parti ha il dovere di informare l’altra di eventuali cause in invalidità del contratto, qualora queste siano conosciute o avrebbero potuto esserlo con la normale diligenza.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO può avvenire in diverse modalità: tramite uno scambio di dichiarazioni o attraverso un comportamento concludente, che indirettamente manifesta la volontà.

Talvolta, il contratto potrà essere concluso tramite trattative tra le diverse parti fino al raggiungimento di un interesse reciproco, oppure tramite una proposta tale che possa bastare l’assenso della controparte, tale contratto dovrà indicare una persona determinata o una vasta cerchia di individui in quest’ultimo caso si parlerà di offerta al pubblico.

L’accettazione prodotta dalla controparte dovrà pervenire al proponente nel modo stabilito, secondo la natura del contratto e secondo gli usi comuni. Per essere concluso il contratto deve produrre un accordo tra le parti, e di conseguenza si deve avere una certa conformità di pensiero tra la proposta e l’accettazione. Per far ciò si devono interpretare le dichiarazioni, se coincidono l’accordo è preso e il contratto concluso, nel caso contrario , cioè quando la proposta è intesa con un significato diverso dalla controparte, vi è una non conformità tra proposta e accettazione, allora il contratto non si conclude, e si ha il dissenso.

L’azione di revoca non può essere prodotta finché il contratto non sia concluso, e se la controparte ha già intrapreso l’esecuzione della stessa in buona fede, l’altra parte dovrà risarcire le spese e le perdite subite.

Il contratto è irrevocabile oltre nei casi previsti dalla legge, anche quando il proponente si sia obbligato a mantenere ferma una proposta per un certo periodo. Il contratto non perde efficacia ne per la morte, né per la sopravvenuta incapacità del proponente, tranne che risulti diversamente dall’affare o da altre circostanze.

Il patto di opzione è la possibilità di non revocare l’accordo tra le parti. In tale patto una parte resta vincolata da una dichiarazione, mentre l’altra ha la possibilità di accettare oppure no ( es. A offre a B l’acquisto di un’azienda, B non dispone del prezzo, ma potrebbe procurarselo tramite un finanziamento e chiede ad A di concedergli un’opzione, di fermare, cioè, la proposta di vendita per qualche mese). I contratti tra le imprese e i clienti o le imprese stesse possono essere fatti in serie, poiché non essendoci la possibilità di trattare con ogni operatore, le condizioni generali si stabiliscono uguali per tutti, alle varie parti il compito di accettarle in toto per convalidare il contratto e produrre gli effetti desiderati (es. i moduli a stampa). Per limitare la possibilità di imporre condizioni svantaggiose, approfittando della disattenzione dei contraenti,

clausole particolarmente gravose (clausole vessatorie) non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto. Altri limiti all’autonomia privata, che impediscono la possibilità di truffa verso il cliente, sono gli articoli che precludono la possibilità di produrre clausole che limitino o esonerino l’azienda da un’eventuale responsabilità sul prodotto, il trasporto, la consegna ecc. (art. 1229 cod. civ.).

Responsabilità precontrattuale o colpa in contrahendo è un tipo di responsabilità extracontrattuale che viene a realizzarsi qualora una delle parti, nel corso delle trattative, venga meno all’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il risarcimento dovuto viene limitato alle spese ed alle perdite che siano strettamente dovute alle trattative ed al vantaggio che sarebbe potuto ottenersi impiegando il tempo speso nella trattativa fallita in altre contrattazioni.

Il momento perfezionativo del contratto è il momento in cui proposta ed accettazione (che costituiscono entrambe dichiarazioni di volontà unilaterali) si fondono in un’unica volontà. Il contratto si considera concluso, nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della sua proposta comunicatagli dalla controparte [art. 1326 codice civile].

Si presume che l’accettazione sia venuta a conoscenza del proponente nel momento in cui

questa sia giunta presso la sua casa o la sua azienda. Per alcuni contratti si ha una esecuzione di un ordine: tali contratti si considerano accettati quando la parte inizia ad eseguire , comunicando però l’esecuzione all’altra parte.

Se si tratta di un contratto con obbligazioni a carico del proponente (fideiussione)per la

perfezione del contratto basta anche un comportamento omissivo del destinatario che quindi non rifiuta la proposta. Una deroga al principio generale è stabilita per la donazione, che si perfeziona solo in seguito a notifica al donante.

La revoca è l’atto unilaterale con cui si intende far perdere la validità della propria proposta o della propria accettazione [art. 1328 codice civile].

La proposta può essere revocata prima della conclusione del contratto; tuttavia nel caso in cui accettante, in buona fede, avesse data esecuzione alla sua prestazione, questo ha diritto ad essere indennizzato di spese e perdite dal proponente.

La revoca dell’accettazione per essere efficace deve giungere a conoscenza del proponente

prima che gli pervenga l’accettazione.

La proposta (o l’accettazione) perde automaticamente efficacia se prima del perfezionamento del contratto il proponente (o l’accettante) muore o diviene incapace a meno che non si tatti di offerte proposte da imprenditori o società non piccoli.

La proposta irrevocabile si realizza nel caso in cui il proponente decide di rinunziare alla

facoltà di revoca. La sua proposta conserva l’efficacia anche nel caso di morte o di

sopravvenuta incapacità [art. 1329 codice civile].

L’offerta al pubblico è la proposta indirizzata a destinatari indeterminati. [art. 1336 codice

civile].Per la sua validità deve contenere gli estremi essenziali del contratto che mira a concludere. L’offerta al pubblico è revocabile, la revoca deve essere fatta nella stessa forma con cui è stata fatta l’offerta ed è efficace anche nei confronti di chi essendo venuto a conoscenza della proposta, non ha avuto notizia della revoca.

L’opzione rende irrevocabile la proposta in seguito ad un accordo tra le parti [art. 1331 codice civile]; l’irrevocabilità presenta come unica differenza quella di derivare da accordo e non solo dalla volontà del proponente. L’opzione ha un termine di validità, ed entro detto termine l’accettante può perfezionare il contratto mediante dichiarazione unilaterale di volontà. L’opzione può avere un corrispettivo.

La prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. La prelazione può essere :

volontaria: quando è conseguenza di un accordo tra le parti : ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi;

legale: accordata dalla legge ai coeredi ed è opponibile ai terzi.

Contratti per adesione: consistono in moduli standard contrattuali che le imprese fanno sottoscrivere alle parti; il cliente non può discutere il contratto e le sue clausole, può accettarlo in blocco o rifiutarlo. Le clausole più gravi o che determinano uno squilibrio a carico del consumatore interne a questo tipo di contratti vengono dette vessatorie e necessitano una specifica approvazione scritta da parte del cliente.

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