BENI

per essere qualificabili giuridicamente come beni, le cose devono essere:

Utili: in quanto suscettibili di soddisfare un bisogno

Appropriabili o accessibili: es. non è un bene un pianeta lontano

Limitate: o comunque presenti in natura in quantità scarsa e inferiore rispetto al bisogno.

PROPRIETÀ

il codice non definisce la proprietà ma l’uso che può farne il proprietario. Art.832 C.C.Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

  1. facoltà di godere delle cose: indica la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa. Di usarla o non usarla, di come usarla, di trasformarla o distruggerla. Per le cose fruttifere ha il diritto di fare propri i frutti della cosa. Solo con la separazione i frutti diventano cose a sé stanti, essi appartengono al proprietario della cosa madre, salvo che la legge non disponga diversamente.
  2. facoltà di disporre delle cose: è la disposizione giuridica ossia la disposizione materiale. È la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla in testamento o di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di terzi o di porre sulla cosa una garanzia reale (ipoteca)….ecc.
  3. la pienezza del diritto di proprietà: il proprietario può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate. La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori (nuda proprietà).
  4. l’esclusività del diritto di proprietà: il proprietario può godere e disporre delle cose “in modo esclusivo”, egli può servirsi ed escludere chiunque altro dal godimento e dalla loro disposizione.

L’ordinamento giuridico cerca un punto di equilibrio fra gli opposti interessi del proprietario e dell’intera collettività. Questo risultato viene perseguito con una duplice tecnica legislativa:

  • i limiti alla facoltà di godere e di disporre: ad esempio il divieto di atti di emulazione ossia il proprietario non può compiere atti che abbiano solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri. La facoltà di godimento può essere per vari aspetti limitata (ad es. per i piani regolatori).
  • gli obblighi del proprietario: es. obbligo di coltivare i terreni destinati all’agricoltura (affitto forzato).

CLASSIFICAZIONE DEI BENI

(sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto)

Beni in patrimonio: sono di proprietà di qualcuno;

Beni di nessuno: non hanno un proprietario pur potendo averlo.

Beni immobili: suolo, sorgenti, corsi d’acqua, tutto ciò che è incorporato al suolo (alberi,case..) e galleggianti saldamente e permanentemente assicurati alla riva.

Il suolo oggetto di proprietà prende il nome di fondo: fondo rustico se destinato l’agricoltura o fondo urbano se destinato all’industria, al commercio o ad insediamenti abitativi. Circolazione caratterizzata da forme complesse.

Beni mobili, per esclusione sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali.

Il denaro è il bene mobile per eccellenza.

Più cose mobili formano una universalità di cose se appartengono al medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria. Circolazione assai rapida.

Beni pubblici registrati: hanno le caratteristiche di beni mobili ma la loro circolazione segue iter simili a quelli dei beni immobili.

Pertinenze: sono le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobili o immobile. Sono una pluralità di cose collegate. Circolazione: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale includono anche le pertinenze, se non sono specificatamente escluse. Il proprietario della cosa principale non deve per forza essere anche il proprietario delle pertinenza. L’acquirente che acquista la cosa principale, compra anche le pertinenze, a meno che non sia in male fede. Se però la pertinenza è un immobile o mobile registrato, il suo proprietario può rivendicarla anche nei confronti del proprietario in buona fede.

Cosa composta: sono più cose che vengono unite in modo da formare un’unica cosa. La cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa risultante dalla loro unione perda la propria identità.

Cose fungibili (beni di genere): ogni bene indifferentemente sostituibile con altri (denaro, prodotti in serie…).

Cose infungibili (beni di specie): esiste in unico esemplare (opera d’arte, manufatto artigiano…) o che presentano propri caratteri distintivi (immobile).

Cose consumabili: si estinguono per l’uso (alimenti, carburante…).

Cose in consumabili: uso ripetuto nel tempo anche se si deteriorano (automobili, indumenti…).

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