Per quanto riguarda le teorie negative, cioè le teorie che negano che le norme giuridiche siano degli imperativi la prima risale a Zitelmann; secondo questo autore, ogni proposizione giuridica si può risolvere nella formula “se ….., tu devi”. Ora, egli dice, una proposizione di questo genere è un giudizio, in particolare un giudizio ipotetico. E un giudizio, non è un comando. La tesi della norma giuridica come giudizio ipotetico è stata accolta anche da Kelsen.

La critica alla teoria imperativistica intesa come teoria che vedere nella leggi un comando diretto ai sudditi, e l’interdipendenza tra il concetto di diritto e di sanzione, conducevano Kelsen ad attribuire alla norma giuridica il carattere non più del comando, ma del giudizio ipotetico, rivolto a stabilire un nesso tra una condizione ed una conseguenza nella formula seguente: “se è A, deve essere B” dove A è l’illecito e B la sanzione; questa riduzione serviva a Kelsen per risolvere la questione della differenza tra diritto e morale: le norme morali sono comandi; le norme giuridiche giudizi.

L’autonomia di fronte alla legge morale veniva assicurata facendo in modo che la norma giuridica venga intesa non come imperativo ma come giudizio ipotetico che esprime il rapporto scientifico di un fatto condizionante con una conseguenza condizionata. Kelsen distingue le norme giuridiche dalle morali ma anche dalle leggi scientifiche. Anche queste ultime si possono risolvere in giudizi ipotetici ma la copula che unisce le due parti del giudizio è costituito dal verbo essere, mentre la copula in una norma è il verbo dovere. La legge scientifica dice: “se è A, è anche B” la legge giuridica dice: ”se è A, deve essere B”. Mentre il nesso che unisce A e B in una legge scientifica è un nesso di casualità, il nesso che unisce A e B in una legge giuridica è un nesso di imputazione.

In questo modo risulta che la differenza tra norma giuridica e una legge naturale è una differenza essenziale, nel senso che l’una e l’altra appartengono a due ordini diversi mentre la differenza tra norma giuridica e norma morale è una pura differenza di grado nell’ambito dello stesso ordine normativo, nel senso che la legge morale è una prescrizione efficacia immediata, la legge giuridica è una prescrizione a efficacia mediata, cioè una efficacia che dipende non dalla norma che prescrive un comportamento, ma dalla norma che prescrive la conseguenza sfavorevole.

Insomma la teoria antimperativistica di Kelsen non può essere considerata una teoria negativa nel senso che negando alle norme giuridiche la qualifica di prescrizioni, ne faccia delle asserzioni, ma solo nel senso limitato che ne fa delle prescrizioni diverse da quelle morali ma pur sempre prescrizioni.

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