L’esigibilità dell’imposta rappresenta il momento in cui si “materializza” il diritt in base a cui l’Erario (lo Stato) può pretendere dal debitore, il pagamento dell’imposta; l’effettuazione dell’operazione rappresenta il momento in cui la cessione di beni/prestazione di servizi si considera compiuta. Il pagamento riguarda l’imposta e rappresenta il momento in cui il debitore versa materialmente all’Erario l’ammontare dell’imposta. La legge configura una disciplina che generalmente pone l’esigibilità dell’imposta in funzione dell’oggetto dell’operazione, distinguendo in particolare tra:

1) cessione di beni (qui esigibilità ed effettuazione coincidono. Se siam davanti a beni immobili, l’imposta è esigibile alla stipula del contratto traslativo della proprietà o costitutivo/traslativo di un diritt reale limitato, se invece sono beni mobili l’imposta è generalmente esigibile alla consegna o alla spedizione dello stesso, in quanto solo a quel punto l’acquirente ha la disponibilità della cosa);

2) prestazioni di servizi (il momento impositivo sorge all’atto del pagamento del corrispettivo, qualunque sia il servizio prestato.

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