La potestà d’imposizione

L’amministrazione finanziaria è dotata di potestà intesa a statuire sull’obbligazione tributaria; questa potestà o potere si esprime in provvedimenti. Esaminiamo alcuni caratteri di questo potere.

A) L’esercizio del potere impositivo non è libero ne discrezionale, ma vincolato. Ciò è un riflesso del principio di legalità (art. 23): la legge pone norme materiali che disciplinano compiutamente l’obbligazione d’imposta, per cui l’individualizzazione amministrativa della norma generale ed astratta avviene in presenza dei presupposti predeterminati dalla legge, senza esercizio di discrezionalità. Una certa discrezionalità può riconoscersi all’amministrazione nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

B) La particolare potestà cui ci riferiamo, è quella che ha per oggetto la sussistenza dell’obbligazione tributaria e che viene di solito denominato potestà di imposizione o potestà accertativa. Essa non è da confondere con il potere governativo di emanare norme astratte e generali, ne con i poteri che l’amministrazione esercita per riscuotere coattivamente i crediti d’imposta. E’ anch’essa un potestà normativa: attua la individualizzazione di norme generali ed astratte mediante la produzione di norme individuali e concrete.

Il procedimento d’imposizione

L’attuazione dell’imposta da parte dell’amministrazione avviene con una serie di attività di varia natura coordinate all’emanazione di un atto conclusivo. Nel diritto amministrativo generale il procedimento ha trovato riconoscimento e disciplina nella l. 7/8/90 n° 241. Tale legge si applica anche ai procedimenti tributari con la sole eccezione del capo dedicato alla partecipazione (del cittadino al provvedimento). Il procedimento amministrativo in generale si articola in più fasi: le principali sono:

a) la fase iniziale,

b) la fase istruttoria,

c) la fase conclusiva.

Il procedimento d’imposizione inizia sempre d’ufficio sia quando è mancata la dichiarazione, sia quando questa è presentata, e quindi l’azione dell’ufficio è rivolta a controllare e rettificare la dichiarazione. Inoltre, nel criterio tributario d’imposizione non abbiamo una serie prestabilita di atti da porre in essere prima dell’emanazione dell’atto finale. Ai procedimenti tributari non si applicano come si è detto le norme generali in tema di partecipazione del cittadino al procedimento. Solo in alcuni casi la legge obbliga l’ufficio ad interpellare il contribuente ad a consentirgli una qualche forma di difesa; è quindi rimesso alla discrezionalità dell’ufficio dar vita ad un contraddittorio nel corso del procedimento. Nella fase istruttoria , l’ufficio esperisce le indagini del caso per ricercare e verificare i fatti fiscalmente rilevanti con l’uso dei poteri d’indagine che la legge gli conferisce. Infine, si ha la fase conclusiva, ossia l’emanazione del provvedimento d’imposizione. Il procedimento può concludersi però anche senza emanazione di provvedimenti: ciò avviene quando l’ufficio constata che non vi sono i presupposti per la emanazione di provvedimenti.

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