Le sopravvenienze attive sono elementi reddituali di carattere straordinario, e possono essere suddivise in proprie ed improprie. Le prime si realizzano quando in un esercizio successivo vengono a modificarsi positivamente i termini di una vicenda economica-giuridica risultante dal bilancio di un esercizio precedente. Queste modiche possono riguardare sia gli elementi positivi che quelli negativi, in particolar modo costituiscono sopravvenienze attive:

  • I ricavi e gli altri proventi a fronte di spese o oneri dedotti nei precedenti esercizi (ad esempio, il conseguimento di un indennizzo per una perdita precedentemente contabilizzata);
  • La sopravvenuta inesistenza di spese o oneri dedotti in precedenti esercizi.

Quindi, in tutte queste ipotesi, le sopravvenienze attive concorrono a formare il reddito (secondo il principio di competenza) dell’esercizio in cui si verificano gli eventi dai quali scaturiscono le sopravvenienze medesime. Sono invece sopravvenienze improprie:

  • Le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni diversi di quelli relativi ai beni merce e ai beni strumentali e patrimoniali (indennizzi per concorrenza sleale). In questo caso, manca ogni collegamento con elementi contabilizzati in precedenti esercizi, e si è invece in presenza di una disposizione diretta a completare il regime fiscale degli indennizzi alle imprese;
  • I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi rientranti tra i ricavi.

I contributi appena esaminati (detti in conto capitale o a causa mista) hanno un trattamento particolare, in quanto sono sottoposti a tassazione nell’esercizio in cui vengono incassati (in deroga al principio di competenza). Infine, è stato previsto che non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti o fondo perduto o in conto capitole fatti dai soci alle società.

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