Esse sono gli eventi che modificano componenti positivi o negativi di reddito che hanno già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi: la sopravvenienza può modificare il reddito in senso positivo (sopravvenienze attive) e in senso negativo (sopravvenienze passive). L’88 elenca le cosiddette ”sopravvenienze attive proprie”: esse sono 3 distinte ipotesi che costituiscono poste rettificative o correttive della determinazione del reddito effettuata in precedenti esercizi:

a) i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;

b) i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (es. conseguimento di maggiori corrispettivi a seguito di revisione contrattuale);

c) la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, oneri, dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (es. riscossione di crediti già inesigibili).

Abbiamo poi le cosiddette ”sopravvenienze attive improprie”: esse rappresentano incrementi patrimoniali riconducibili ad eventi straordinari rispetto alla consueta attività imprenditoriale e rientrano in questa categoria:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli che producono ricavi ovvero che producono plusvalenze (es. l’indennizzo per concorrenza sleale);

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità (non però quelli fatti per l’acquisto di beni ammortizzabili).

I contributi pubblici possono poi dare origine sia a ricavi (cosiddetti “contributi in conto esercizio”) sia a sopravvenienze attive (cosiddetti “contributi in conto capitale”, finalizzati a rafforzare l’apparato produttivo). L’88 4° prevede che non sono sopravvenienze attive:

1) i versamenti in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale fatti dai soci a favore delle società commerciali e la rinuncia dei soci ai crediti;

2) la riduzione dei debiti derivanti da concordati fallimentari e da concordati preventivi.

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