A) La regola generale, in materia di soggetti obbligati, è che ogni persona fisica che nel periodo d’imposta di riferimento abbia posseduto redditi, è obbligata a presentare la dichiarazione anche se da tali redditi non consegue alcun debito d’imposta; inoltre i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (imprenditori e lavoratori autonomi) devono presentare annualmente la dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi.

B) La principale ipotesi di esonero dall’obbligo di dichiarazione riguarda i lavoratori dipendenti. Essi sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione se hanno percepito redditi da un solo datore di lavoro e non hanno altri redditi da dichiarare. Se hanno altri redditi da dichiarare, o oneri deducibili da far valere possono presentare una speciale dichiarazione al sostituto d’imposta, il quale a sua volta riprenderà tali dati nella propria dichiarazione. Sono inoltre esonerati dall’obbligo di dichiarazione i soggetti che possiedono soltanto redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

C) La dichiarazione dei redditi è un atto il cui contenuto è molto vario e complesso.

La indicazione dei redditi è comunque il contenuto tipico e caratteristico di tale atto. Nella dichiarazione devono essere indicati gli elementi attivi e passivi rilevanti per l’applicazione delle imposta sui redditi; è questo il contenuto necessario dell’atto. La dichiarazione si compone di vari quadri, corrispondente ciascuno ad una categoria reddituale. Vi sono poi dei quadri riassuntivi nei quali devono essere indicati il reddito complessivo, gli oneri deducibili, l’imposta lorda, le detrazioni d’imposta, l’imposta netta, le ritenute e i versamenti d’acconto, i crediti d’imposta ed infine il saldo finale (somma da versare o credito) D) Se il contenuto tipico e caratteristico della dichiarazione dei redditi è la indicazione di elementi reddituali la legge impone anche la dichiarazione di altri dati ed elementi.

Ecco l’elenco:

1) aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da riporto, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri e roulotte per cavalli da equitazione e da corsa;

2) residenze principali e secondarie;

3) collaboratori familiari e altri lavoratori addetti alla casa e alla famiglia;

4) riserve di caccia e di pesca;

5) assicurazioni;

6) utenze telefoniche.

Il Ministro delle finanze può con suo decreto modificare e integrare tali dati o escludere l’obbligo di indicare dati e notizie che l’amm. è in grado di acquisire direttamente.

E) Vi sono diverse voci della dichiarazione che il contribuente deve essere in grado di comprovare documentalmente. Il contribuente non deve allegare i documenti, ma è obbligato a conservarli e, se richiesto, a esibirli all’ufficio delle entrate che voglia controllarli.

F) La dichiarazione può essere presentata in due luoghi: o presso il comune di domicilio fiscale, o all’amministrazione finanziaria. La dichiarazione deve essere redatta su stampati conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale; le persone fisiche ne devono presentare anche una copia per il comune di domicilio fiscale. Dal punto di vista dei termini le legge pone termini iniziali e finali. La dichiarazione delle persone fisiche deve essere presentata entro il 1° maggio e il 30 giugno; le società devono presentarla entro un mese dall’approvazione del bilancio; i sostituti tra il 1° e il 30 aprile. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza sono valide ma il dichiarante è punito con una pena pecuniaria. Invece le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma sono titolo per la riscossione degli imponibili in esse dichiarate

G) Presentare la dichiarazione è di regola, un obbligo dei soggetti passivi delle imposte sul reddito; ma non tutti i contenuti della dichiarazione sono oggetto di un obbligo. Vi sono dati che è obbligatorio indicare, dati che è facoltativo indicare. E’ obbligatorio indicare ciò che risponde all’interesse del fisco ed è facoltativo indicare gli elementi che hanno rilievo a favore del contribuente.

H) Gli obblighi relativi alla dichiarazione sono presidiati da sanzioni amministrative e penali. Ai fini delle sanzioni amministrative la dichiarazione può essere omessa, nulla, incompleta e infedele. Si parla di omissione non solo quando la dichiarazione non è stata presentata affatto, ma anche quando è stata presentata oltre un mese dalla scadenza. La legge qualifica come nulla la dichiarazione non redatta su stampati conformi al modello ministeriale e quella non sottoscritta. Si parla di dichiarazione infedele quando un reddito netto non è indicato nel suo esatto ammontare, e di dichiarazione incompleta quando è completamente omessa l’indicazione di una fonte reddituale; l’infedeltà è punita con pena pecuniaria da una a due volte l’imposta non dichiarata; l’incompletezza e l’omissione sono punite con pena pecuniaria da due a quattro volte.

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