La figura del responsabile d’imposta è contraddistinta da ciò che l’obbligazione tributaria ricade, non solo su chi realizza il presupposto, ma anche solidalmente, su di un altro soggetto, detto appunto responsabile. Nella cosiddetta sostituzione invece il soggetto che realizza il presupposto non è soggetto passivo; soggetto passivo è un altro soggetto denominato sostituto (mentre sostituito è colui che pur realizzando il presupposto non è debitore). La ragione di questa deviazione rispetto al normale congegno della norma tributaria, che imputa l’obbligazione a chi realizza la fattispecie imponibile, non ad un terzo, sta in ciò, che questo terzo è debitore verso il sostituto di somme, la cui corresponsione realizza, presso il creditore, un fatto fiscalmente rilevante; si tratta nella quasi generalità dei casi, di redditi o di componenti reddituali; il coinvolgimento del terzo, nell’attuazione di un tributo, mediante imputazione ad esso di particolari doveri, è per il fisco notevole garanzia che non vi sarà evasione, essendo il terzo non interessato a violare la norma. Esso infatti è si obbligato in proprio verso il fisco, ma ha il diritto che è anche un dovere di trattenere dalla somma che corrisponde al reddituario, un importo pari a quello di cui è debitore verso il fisco. Il sostituto d’imposta è unico debitore, verso il fisco, dell’imposta dovuta sul presupposto che altri realizza (il sostituito). Il rapporto tra fisco e sostituto è dunque un rapporto d’imposta; tra fisco e sostituito non v’è alcun rapporto a titolo d’imposta. Tra sostituto e sostituito v’è un rapporto privatistico v’è il rapporto di base che vede il sostituto in posizione debitrice verso il sostituito (es: debito di lavoro del datore di lavoro verso il dipendente). La norma tributaria influisce su questo rapporto, in quanto il sostituto estingue il suo debito verso il sostituito versandogli, non quanto dovuto secondo il rapporto che corre tra di essi, ma una minor somma; ciò è una conseguenza del diritto di rivalsa ossia del diritto del sostituto di operare una ritenuta sulle somme che corrisponde al sostituito (es. di sostituzione a titolo d’imposta: le ritenute sui dividendi percepiti per le azioni di risparmio e sui dividendi spettanti alle persone residenti all’estero; le ritenute sulle vincite).

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